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ADESIONE AUTOMATICA ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE DAL 1° LUGLIO 2026: COSA CAMBIA PER LAVORATORI E AZIENDE

Dal 1° luglio 2026, dopo vent’anni dall’ultima riforma, entra in vigore una novità in materia di previdenza complementare. La legge n. 199/2025 ha infatti modificato il decreto legislativo n. 252/2005 introducendo un nuovo sistema di adesione automatica ai fondi pensione per determinate categorie di lavoratori dipendenti del settore privato. Le regole operative sono state ulteriormente chiarite dalla Deliberazione COVIP del 19 giugno 2026, che ha fornito le istruzioni applicative per aziende, consulenti e forme pensionistiche complementari. La novità non riguarda tutti i lavoratori allo stesso modo. Per comprendere correttamente gli obblighi e le conseguenze pratiche occorre distinguere due situazioni completamente diverse: da un lato i lavoratori di prima assunzione come dipendenti del settore privato, dall’altro i lavoratori che hanno già avuto precedenti rapporti di lavoro subordinato e vengono successivamente riassunti da un nuovo datore di lavoro.

Il nuovo principio dell’adesione automatica

Dal 1° luglio 2026 il sistema non si basa più sul semplice conferimento tacito del TFR, ma su un meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare. Il lavoratore interessato è considerato aderente fin dalla data di assunzione, salvo rinuncia entro 60 giorni. L’automatismo può riguardare sia il TFR sia le contribuzioni previste dal contratto collettivo. Il datore di lavoro deve consegnare un’apposita informativa sulle opzioni disponibili e sulla forma pensionistica di destinazione (al momento la modulistica definitiva non è ancora stata varata dal Ministero). Le eventuali sospensioni dell’attività lavorativa non interrompono il decorso del termine di 60 giorni.

La distinzione fondamentale: prima assunzione e riassunzione

La corretta applicazione delle nuove regole dipende anzitutto dalla qualificazione del lavoratore. Occorre distinguere tra chi viene assunto per la prima volta come lavoratore dipendente e chi, invece, ha già avuto precedenti rapporti di lavoro subordinato. La COVIP ha chiarito che rientra tra i lavoratori di prima assunzione anche chi in passato ha svolto esclusivamente attività autonoma, come artigiano, commerciante o libero professionista. Chi è già stato dipendente almeno una volta segue invece le regole previste per i lavoratori non di prima assunzione.

I lavoratori di prima assunzione

Per questa categoria l’adesione alla previdenza complementare opera automaticamente dalla data di assunzione, salvo rinuncia entro sessanta giorni. Dal punto di vista operativo il lavoratore viene considerato aderente fin dall’inizio del rapporto e il TFR maturando è destinato a una forma pensionistica complementare individuata secondo le regole previste dalla legge. La rinuncia costituisce un atto successivo che produce effetti retroattivi, eliminando gli effetti dell’adesione automatica sin dall’origine. Se entro 60 giorni dall’assunzione il lavoratore non manifesta alcuna volontà, l’adesione automatica diventa definitiva. Il TFR viene destinato al fondo pensione individuato dal contratto collettivo applicato oppure, in presenza di più forme collettive, a quella prevista da accordo aziendale o con il maggior numero di iscritti in azienda. In tale ipotesi il datore versa il 100% del TFR e le contribuzioni previste dal CCNL a carico dell’azienda e del lavoratore.

La seconda possibilità consiste nella rinuncia all’adesione automatica con contestuale scelta di mantenere il TFR secondo il regime ordinario previsto dall’articolo 2120 del codice civile. In questo caso il TFR non confluisce nella previdenza complementare e viene gestito secondo le regole tradizionali. Per le aziende tenute ad applicare il meccanismo del Fondo Tesoreria INPS continueranno naturalmente a trovare applicazione le relative disposizioni. La scelta ha effetto retroattivo alla data di assunzione e determina il venir meno dell’adesione automatica originariamente prodotta dalla legge. Entro 60 giorni dall’assunzione il lavoratore può rinunciare all’adesione automatica sia per aderire a un fondo pensione diverso da quello individuato dal contratto collettivo applicato dall’azienda, sia per confermare espressamente l’adesione al fondo negoziale previsto dal medesimo CCNL. Nel primo caso il TFR maturato dalla data di assunzione viene destinato alla forma pensionistica scelta dal lavoratore; nel secondo, TFR e contribuzioni vengono conferiti secondo le regole del fondo contrattuale di riferimento.

I lavoratori non di prima assunzione

Molto diversa è la disciplina applicabile ai lavoratori che hanno già avuto precedenti rapporti di lavoro subordinato e vengono assunti da un nuovo datore di lavoro dopo il 30 giugno 2026. In questi casi il datore deve innanzitutto acquisire una dichiarazione formale del dipendente dalla quale emerga se esista o meno una posizione di previdenza complementare alimentata, in tutto o in parte, mediante il conferimento del TFR. La presenza o meno di tale posizione determina infatti conseguenze completamente differenti. Quando il lavoratore aveva aderito in passato a un fondo pensione ma ha successivamente riscattato integralmente la posizione maturata, l’adesione automatica non trova applicazione. La COVIP è molto chiara sul punto: il nuovo meccanismo riguarda esclusivamente chi possiede ancora una posizione previdenziale esistente al momento della nuova assunzione e il lavoratore che ha proceduto al riscatto è equiparato ad un lavoratore senza posizione previdenziale attiva e pertanto senza obbligo di scelta. In assenza di una posizione attiva, il TFR continua quindi a essere gestito secondo le regole ordinarie, salva la facoltà del lavoratore di aderire successivamente, in modo volontario, a una forma pensionistica complementare. Diverso è il caso del lavoratore che abbia perso i requisiti di partecipazione al fondo originario senza però riscattare completamente la posizione. L’esempio classico è quello del metalmeccanico iscritto al fondo Cometa che passa al settore commercio. Pur non appartenendo più alla categoria per la quale il fondo è stato istituito, conserva una posizione previdenziale ancora esistente. In tale situazione il lavoratore rientra nel meccanismo dell’obbligo di scelta. Se il lavoratore dichiara di non avere una posizione di previdenza complementare alimentata con il TFR, il nuovo datore di lavoro continuerà a gestire il trattamento di fine rapporto secondo le regole dell’articolo 2120 del codice civile, con eventuale conferimento al Fondo Tesoreria INPS ove previsto. In questa situazione il lavoratore non è tenuto ad assumere nuove decisioni entro sessanta giorni. Rimane comunque sempre possibile aderire in futuro a una forma pensionistica complementare e destinare a essa il TFR maturando.

Il lavoratore possiede una posizione previdenziale non riscattata

Quando il lavoratore ha una posizione previdenziale ancora attiva alimentata mediante il conferimento del TFR, il quadro cambia radicalmente. In questo caso scatta per il datore di lavoro l’obbligo di informarlo della necessità di indicare entro sessanta giorni la forma pensionistica alla quale destinare il TFR maturando. Per tali lavoratori non è sostanzialmente prevista la possibilità di riportare il TFR nel regime ordinario aziendale. Il lavoratore può scegliere il fondo verso il quale indirizzare i nuovi flussi di TFR oppure aderire alla forma pensionistica prevista dal nuovo contratto collettivo applicato dal datore di lavoro. Se il lavoratore non effettua alcuna scelta entro sessanta giorni, opera il meccanismo dell’adesione automatica. Il TFR viene quindi conferito per l’intero importo alla forma pensionistica individuata secondo le medesime regole previste per i lavoratori di prima assunzione.

L’esempio dell’artigiano che diventa dipendente

Tra i chiarimenti più rilevanti forniti dalla COVIP vi è quello riguardante soggetti che abbiano svolto esclusivamente attività autonoma prima dell’assunzione. L’esempio tipico è quello dell’artigiano che, dopo anni di lavoro autonomo, viene assunto come lavoratore subordinato il 1° agosto 2026.

In questo caso il lavoratore deve essere considerato a tutti gli effetti un soggetto di prima assunzione. Il fatto di aver svolto attività lavorativa in precedenza non rileva, perché ciò che conta è l’assenza di precedenti rapporti di lavoro dipendente. Di conseguenza il datore deve consegnare l’informativa prevista dalla legge, decorrono i sessanta giorni per eventuale rinuncia e, in assenza di una scelta diversa, opera il meccanismo dell’adesione automatica.