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IL FRINGE BENEFIT PREMIA E AIUTA I CONSUMI

Per incrementare il potere di acquisito dei lavoratori come leva per combattere l’inflazione il legislatore negli ultimi quattro anni ha ampliato il tetto della franchigia di non rilevanza reddituale dei beni e servizi erogati ai dipendenti, cosiddetti fringe benefit (art. 51, c. 3, Tuir) e sembra che anche per il 2024 la soglia sarà toccata sia in termini quantitativi che qualitativi. Gli interventi sulla no tax area per beni e servizi ha riguardato anche una specifica norma volta ad incentivare l’acquisto di buoni carburante.

Il regime attuale 

Per l’anno 2023, il legislatore ha messo in campo due discipline agevolative. Una disposizione in materia di buoni carburante (art. 1, c. 1, D.L. n. 5/2023) in base alla quale il valore degli stessi o di analoghi titoli ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a € 200 per lavoratore, l’altra indicata quale “misure fiscali per il welfare aziendale” (art. 40, D.L. n. 48/2023) prevede, per il solo periodo d’imposta 2023, la non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di € 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 12, c. 2, Tuir, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. L’Agenzia delle entrate (circ. n. 23/2023) ha chiarito che le misure fiscali introdotte col D.L. n. 48/2023 rappresentano un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto a quella del bonus carburante, pertanto, un datore di lavoro potrebbe supportare il potere d’acquisito di ciascun lavoratore dipendente in base alla previsione – a favore di ciascuno di essi – di una no tax area che potrebbe arrivare fino a € 3.200, articolata in € 200 per uno o più buoni carburante e in € 3.000 per l’insieme degli altri beni e servizi, compresi eventuali ulteriori buoni carburante, nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Le differenze rispetto il 2022

I buoni carburante, rispetto all’anno di imposta 2022 sono esenti fiscalmente ma sono imponibili dal punto di vista previdenziale. Il valore degli stessi, anche quando collocato sotto la soglia di € 200 posta dalla legge, deve sempre concorrere a formare il reddito di lavoro dipendente su cui calcolare i contributi dovuti, sia per la quota a carico lavoratore che per la quota a carico datore di lavoro. 

L’ampliamento della soglia del fringe benefit fino a € 3.000 non opera, invece, per tutti i dipendenti e percettori di redditi assimilati a lavoro dipendente, ma esclusivamente a favore di quelli che, nel 2023, risultino avere figli fiscalmente a carico. La norma specifica che, nei confronti di coloro che si trovano nella condizione di assenza di figli a carico trova applicazione la disciplina ordinaria (art. 51, c. 3, Tuir) e cioè l’importo massimo di 258,23 €. Il requisito varia in funzione dell’età con il possesso di un reddito, da valutare al lordo degli oneri deducibili, inferiore a € 4.000,00 se l’età non supera 24 anni o con il possesso di un reddito inferiore a € 2.840,51 per un’età superiore a 24 anni. È utile ricordare che il requisito anagrafico deve ritenersi sussistere per l’intero anno in cui il figlio raggiunge il limite di età, a prescindere dal giorno e dal mese in cui ciò accade. La condizione reddituale dei figli va verificata per l’anno d’imposta 2023 e la stessa si consolida al 31 dicembre, con la chiusura del periodo d’imposta. È, invece, sempre irrilevante l’eventuale convivenza o meno del figlio con il genitore.

Categorie omogenee e beneficiari

L’agevolazione riguardante l’ampliamento della soglia del fringe benefit pur essendo denominata “misure fiscali per il welfare aziendale” non necessita, a differenza del vero e proprio welfare aziendale (inteso come erogazione di flexible benefits), della predisposizione di un regolamento aziendale o la sottoscrizione di un accordo sindacale e non soggiace all’obbligo di erogazione a tutti i dipendenti o a categorie omogenee, ma può essere erogato liberamente “ad personam” sia per quando riguarda i soggetti che per quanto riguarda l’entità degli importi (nei limiti visti sopra). Mentre per i buoni carburante i beneficiari possono essere esclusivamente i lavoratori dipendenti i beni o servizi in natura rientranti nella norma agevolativa del fringe benefit possono essere erogati a tutti coloro che hanno un reddito assimilato a lavoro dipendente e quindi: amministratori (purché percettori di reddito e non da lavoro autonomo), collaboratori coordinati e continuatiti, stagisti/tirocinanti.

Tipologie di fringe benefits

In vista delle premialità di fine anno sarà possibile erogare in esenzione da imposta nel limite di 3.000 € per coloro che hanno figli a carico (258,23 € per tutti gli altri): buoni carburante, gift card (buoni spesa) acquistabili presso singoli esercizi commerciali (anche supermercati) e non di soli generi alimentari, voucher per viaggi già predisposti da agenzie viaggi o pacchetti predisposti (cofanetti), card multimarca acquistabili presso centri commerciali, e-commerce online, qualsivoglia bene in natura o servizio acquistato dal datore di lavoro e donato al dipendente/amministratore (panettone e bottiglia, bottiglie di olio, ecc..). I buoni spesa non vanno confusi con i buoni pasto.

Novità per il 2024

Il disegno di legge relativo al Bilancio 2024 prevede, tra le novità, sia pure non strutturali perché limitate al solo 2024, una modifica che va a toccare ancora una volta la soglia del fringe benefit stabilendo nuovi limiti: 1.000,00 euro per i lavoratori senza figli; 2.000,00 euro per i lavoratori con figli, compresi quelli nati fuori del matrimonio riconosciuti, figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 12, comma 2, del predetto D.P.R. . All’articolo 6 il decreto prevede che nelle spese rimborsate rientrino non solo quelle di luce, gas ed acqua come accade attualmente ma anche le spese per l’affitto della prima casa o gli interessi sul mutuo sempre della prima casa. Chiaramente questa misura non è definitiva e potrebbe essere modificata in fase di approvazione della legge di bilancio per il 2024.

Adempimenti e istruzioni per l’uso

I beni in natura o i servizi vanno acquistati tramite fattura intestata all’azienda (gestione in autonomia o affidamento a piattaforme) e devono essere consegnati al lavoratore con relativa firma per ricevuta tassativamente entro il limite del principio di cassa allargato che è il 12 gennaio 2024 (il bene in natura deve quindi entrare effettivamente nella disponibilità del lavoratore entro tale data). Il datore di lavoro, in presenza delle condizioni agevolative per l’elevazione del fringe benefit a 3.000 € non deve mai applicare la disciplina speciale in via automatica, ma solo dopo aver acquisito una specifica autocertificazione da parte del beneficiario. Per ottenere il riconoscimento del beneficio, il beneficiario deve quindi consegnare e sottoscrivere al proprio sostituto di imposta una comunicazione in cui dichiara di avere diritto all’agevolazione e deve comunicare il codice fiscale dei figli a carico. I datori di lavoro hanno, invece, un onere di comunicazione relativo alla norma e all’attuazione della stessa – verso le rappresentanze sindacali unitarie, se presenti in azienda. Dopo aver provveduto alla consegna il datore di lavoro ha l’onere di comunicare l’avvenuta erogazione all’Ufficio paghe o al proprio consulente del lavoro indicando l’importo del benefit consegnato (entro la soglia dei 258,33 euro/3.000,00 € + 200,00 € di buoni carburante) entro i limiti temporali per l’elaborazione del cedolino paga di dicembre in modo che venga inserito e possa essere indicato nella specifica sezione della CU relativa ai redditi 2023. Il datore di lavoro nell’erogazione del benefit dovrà fare attenzione che la somma dei vari beni o servizi in natura corrisposti non superi la soglia di esenzione (per entrambe le tipologie) ad evitare la piena assoggettabilità fiscale della totalità degli importi.