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Un aiuto di 200 euro

Il Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. Decreto Aiuti) introduce, quale misura a sostegno dei consumatori, una indennità una tantum di 200 euro da riconoscere, a cura dei datori di lavoro, ai lavoratori dipendenti, con la retribuzione da erogarsi nel mese di luglio 2022.
Il caro bollette
Con il decreto aiuti il Governo ha introdotto un ventaglio di interventi di sostegno ai consumatori per far fronte all’aumento del costo della vita palesatosi ad inizio anno e aggravato dal conflitto russo-ucraino. Le misure sono: Bonus una tantum da 200 euro per i dipendenti, i pensionati, i disoccupati, i collaboratori e i percettori del reddito di cittadinanza, con l’impegno per i datori di lavoro e l’Inps di versarlo entro luglio a una platea di 32,5 milioni di beneficiari (inclusi gli autonomi, per i quali l’importo dell’indennità è da definire). Accise scontate sui carburanti fino all’8 luglio, aiuti per pagare le bollette elettriche e del gas fino a giugno.
I dipendenti
Per beneficiare dell’indennità una tantum di 200 euro i lavoratori dipendenti devono:
essere residenti in Italia;
non essere titolari dei trattamenti di cui all’articolo 32 del DL n. 50/2022  (titolari di pensione, di indennità di disoccupazione NASPI, Dis-Coll, disoccupazione agricola o percettori di reddito di cittadinanza nel nucleo familiare).
aver beneficiato nel primo quadrimestre 2022, almeno per 1 mese, dell’esonero di 0,80% punti percentuali dell’aliquota contributiva IVS stabilito dalla Legge 234/2021 (legge di Bilancio 2022).
Il limite annuo di imponibile previdenziale è di circa 35.000 euro ma si tratta di un limite che, ai fini dell’erogazione, non ha particolare rilevanza. Per ottenere il bonus è sufficiente che nel primo quadrimestre 2022, almeno per un mese, il dipendente abbia beneficiato dell’esonero di 0,8 punti percentuali dell’aliquota contributiva IVS (riduzione spettante in presenza di imponibile previdenziale mensile non superiore a 2.692,00 euro).
Con riferimento a questo specifico requisito, la mancanza di chiarimenti da parte dell’Inps lascia dei dubbi sulla gestione dell’indennità con riferimento ai lavoratori cessati prima dell’erogazione (luglio 2022), per i quali risulta soddisfatto il requisito con riferimento ad almeno un mese del primo quadrimestre 2022. Il medesimo dubbio riguarda gli assunti successivamente al mese di aprile 2022, per i quali il nuovo datore di lavoro non dispone di informazioni circa l’avvenuta fruizione del suddetto esonero in almeno uno dei mesi del primo quadrimestre 2022.
Per il diritto all’indennità non rilevano altri redditi quali, ad esempio, la casa di abitazione. Per la prima volta un bonus viene legato all’imponibile previdenziale in luogo di quello fiscale. I lavoratori con rapporto di lavoro domestico non essendo beneficiari dell’esonero dello 0,8% saranno indennizzati direttamente dall’Inps.
Gli altri percettori
Alle altre categorie di beneficiari, quali co.co.co, lavoratori stagionali, lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori spettacolo, lavoratori autonomi occasionali privi di partita IVA, lavoratori domestici, ecc., il bonus sarà erogato direttamente dall’INPS previa presentazione di domanda da parte dell’interessato. Per lavoratori autonomi e professionisti la cifra non è stata ancora stabilita, ma in considerazione del ridotto stanziamento (400 milioni) l’indennità sarà corrisposta probabilmente ad una platea molto ristretta di aventi diritto. I requisiti di accesso saranno stabiliti da un decreto del ministro del Lavoro. In questa platea eterogenea ci sono anche i pensionati, i percettori di reddito di cittadinanza o di Naspi o Dis-coll. Regola basilare valida per tutti è che il bonus sarà corrisposto una sola volta per soggetto anche laddove lo stesso ricada in più categorie. Ciò riguarda a maggior ragione i lavoratori con due rapporti di lavoro a tempo parziale in contemporanea. L’importo non costituisce reddito e non può essere quindi assoggettato a pignoramento o sequestro.
L’autocertificazione
Il decreto dispone, inoltre, che il bonus di 200 euro sia riconosciuto in via automatica dal datore di lavoro ma solo previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e che il nucleo familiare non è destinatario del reddito di cittadinanza. Non viene specificato se la dischiarazione vada redatta nella forma dell’autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.
L’erogazione e il recupero
La norma dispone che l’erogazione del trattamento vada effettuato a luglio. Va dato, quindi, per scontato che il sostituto d’imposta/datore di lavoro privato dovrà inserire il bonus nella retribuzione di competenza del mese di giugno se, come accade normalmente, viene erogata a luglio. Ferma restando la necessaria circolare dell’Inps che dovrà fornire adeguate istruzioni, è previsto che il credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità sia compensato attraverso la denuncia UniEmens. Si ritiene che, avvenendo la corresponsione dell’importo nel mese di luglio anche la denuncia UniEmens da utilizzare ai fini del relativo recupero dovrebbe essere quella di competenza del mese di giugno (da trasmettere entro la fine di luglio).