IL WELFARE ALLARGA LA FAMIGLIA

Negli ultimi anni il welfare aziendale è diventato uno strumento centrale per le imprese quale strumento per abbattere il cuneo fiscale e sempre più spesso anche le piccole e medie realtà lo utilizzano per premiare i propri collaboratori. Attraverso i cosiddetti flexible benefits le aziende possono offrire ai dipendenti servizi e rimborsi che non sono tassati in capo al lavoratore e che, allo stesso tempo, hanno per l’impresa un minore impatto sul costo del lavoro rispetto a una premialità di tipo retributivo. La base giuridica di tutto questo è l’articolo 51 del TUIR, oggi trasfuso nell’articolo 53 del nuovo testo unico, che indica quali somme e valori concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente e quali invece ne restano esclusi. Dentro questo articolo si collocano le lettere f), f‑bis), f‑ter), f‑quater) e d‑bis, che regolano i principali strumenti di welfare (al di là dei maggiormente utilizzati fringe benefit). Il punto decisivo, però, non è solo quali spese possono essere agevolate, ma soprattutto a vantaggio di chi. Da anni la norma consente di estendere i servizi non solo ai dipendenti o agli amministratori, ma anche ai suoi familiari, richiamando l’articolo 12 del TUIR. In questo elenco rientrano coniuge o unito civilmente, figli, genitori, nonni, fratelli e sorelle, suoceri, generi, nuore e altri parenti tenuti agli alimenti. La prassi dell’Agenzia delle Entrate aveva costruito nel tempo un’interpretazione piuttosto ampia: quando la legge parlava semplicemente di “familiari di cui all’articolo 12”, questi soggetti erano considerati potenzialmente tutti inclusi ai fini welfare, senza bisogno di verificare la convivenza o il fatto di essere fiscalmente a carico, salvo i casi specifici in cui la singola lettera del TUIR pretendeva espressamente tale requisito.
La stretta del 2025: cosa ha introdotto il D.Lgs. 192/2025
Questo quadro relativamente stabile è stato messo in discussione dal D.lgs. 192/2025 entrato in vigore il 20 dicembre 2025 e che, con decorrenza retroattiva al 1° gennaio 2025, aveva inserito nell’articolo 12 del TUIR un nuovo comma 4‑ter. La modifica aveva definito in modo più preciso chi fossero le “persone indicate nell’articolo 12”, distinguendo nettamente tra coniuge e figli, da un lato, e gli altri familiari, dall’altro. Il testo modificato prevedeva infatti che, ogni volta che una norma fiscale richiamava le “persone indicate nell’articolo 12”, coniuge e figli rimanevano sempre inclusi, mentre gli altri soggetti menzionati dal codice civile rientrassero nel perimetro solo a certe condizioni. In particolare, questi “altri familiari” potevano essere considerati tali solo se conviventi con il contribuente oppure se percettori di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti del giudice. Trasportando questo schema nel mondo del welfare, per il 2025 sembrava improvvisamente che i Piani welfare costruiti sulle lettere f), f‑bis) e f‑ter), che indicavano semplicemente la formula dei familiari indicati nell’articolo 12, non potessero più includere in modo libero genitori, suoceri o fratelli del dipendente, ma solo quelli che vivevano sotto lo stesso tetto o ricevevano da lui un sostegno economico formalizzato in accordi privati. Si trattava di un cambiamento non marginale, che restringeva la platea dei possibili beneficiari rispetto all’interpretazione consolidata fino al 31 dicembre 2024.
Gli effetti pratici al 20 dicembre 2025: incertezza e complicazioni
L’applicazione pratica di questa novità aveva creato subito problemi. Per le imprese che avevano già implementato piani di welfare rivolti alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee, magari prevedendo rimborsi per spese di assistenza ai genitori anziani o per servizi a favore di suoceri non autosufficienti, la nuova lettura del comma 4‑ter introduceva un elemento di forte incertezza. Come dimostrare la convivenza ai fini fiscali? Come documentare gli eventuali assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria? E cosa accadeva ai piani in cui il regolamento interno parlava genericamente di “familiari” confidando nella nozione ampia costruita negli anni dall’Agenzia delle Entrate? Il rischio era quello di trovarsi con piani welfare correttamente impostati secondo le vecchie regole, ma improvvisamente esposti a contestazioni sulla parte che riguardava gli “altri familiari”. In astratto, il dipendente poteva continuare a ricevere rimborsi per i servizi rivolti al coniuge o ai figli, ma diventava più difficile includere genitori, nonni, suoceri, fratelli e sorelle. Sul piano operativo, inoltre, le aziende avrebbero dovuto introdurre controlli aggiuntivi, chiedendo dichiarazioni o documenti sulla situazione familiare, con inevitabili ricadute sui rapporti interni e sulla semplicità di gestione dei piani. Era evidente che l’effetto complessivo della riforma, almeno nel settore welfare, andava contro la tendenza degli ultimi anni a valorizzare questo strumento come forma “virtuosa” di integrazione del reddito da lavoro dipendente e assimilato.
Il D.Lgs. 148/2026: una correzione di rotta mirata
Proprio per rimediare a queste criticità è intervenuto il decreto legislativo 148 del 2026, che è andato a riscrivere ancora una volta il comma 4‑ter dell’articolo 12. Il nuovo intervento ha un obiettivo chiaro: rimuovere, per i richiami generali ai “familiari di cui all’articolo 12”, quei vincoli di convivenza e di assegni alimentari che rischiavano di escludere in modo indiscriminato molti soggetti dal perimetro dei beneficiari. In sostanza, il decreto elimina dal testo del comma i passaggi che limitavano l’inclusione degli altri familiari, riportando la definizione funzionale di “familiari” a una situazione molto vicina a quella che esisteva al 31 dicembre 2024. Ancora più importante è la scelta di rendere questa correzione efficace già a partire dal periodo d’imposta 2025. A chiarire la portata dell’intervento è arrivata anche la risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 163 del 2026, che spiega come l’intento del legislatore è stato quello di superare le incertezze create dal D.Lgs. 192/2025 e di confermare, per il welfare, la possibilità di considerare una platea ampia di familiari quando la norma si limita a richiamare l’articolo 12. In questa prospettiva, la platea dei familiari beneficiari coincide, in sostanza, con tutti i soggetti elencati nell’art. 12 stesso e nell’art. 433 c.c. (coniuge/unito civilmente, figli in senso ampio, nipoti, genitori, suoceri, generi, nuore, fratelli, sorelle, nonni), tutti potenziali destinatari dei servizi di welfare previsti dalle lettere f), f‑bis) e f‑ter), senza che sia necessario controllare se convivono con il dipendente o se ricevono da lui assegni alimentari di natura privata.
Su quali misure incide davvero la novità: esempi per le imprese
Per le imprese è essenziale capire dove questa correzione normativa produce effetti concreti. Le lettere f), f‑bis) e f‑ter) dell’articolo 51, oggi articolo 53, disciplinano rispettivamente i servizi di istruzione, educazione e assistenza alla persona, consentendo di erogare o rimborsare spese per asili nido, scuole, mensa, centri estivi, assistenza a familiari non autosufficienti e servizi simili. La legge consente di riconoscere questi benefici al dipendente e ai familiari di cui all’articolo 12 del TUIR e, alla luce del D.Lgs. 148/2026 e dell’interpello 163/2026, tale richiamo offre una lettura in modo ampio. Ciò significa che un’azienda può strutturare un piano welfare che rimborsi la spesa per una badante che assiste la suocera non autosufficiente, o il doposcuola del nipote, figlio del figlio del lavoratore, senza doversi preoccupare di dimostrare la convivenza o il carico fiscale, purché siano rispettate le altre condizioni di legge. Diverso è il discorso per la lettera f‑quater e per la d‑bis, che collegano in modo espresso l’agevolazione alla presenza di familiari fiscalmente a carico, richiamando il comma 2 dell’articolo 12: qui il requisito del reddito del familiare resta decisivo, e la correzione del comma 4‑ter non incide sulla necessità di verificare che i limiti di reddito siano rispettati.
Conclusioni
Nel complesso, la riforma del 2026 ha riportato certezza sul fronte dei servizi alla persona, confermando la possibilità di rivolgerli a una platea di familiari ampia e coerente con l’impostazione storica del welfare aziendale. Restano però fuori dal perimetro applicativo i conviventi di fatto, che non rientrano tra i “familiari” dell’articolo 12 TUIR. Considerato l’evolversi dei modelli familiari e la crescente diffusione delle unioni non formalizzate, questo vuoto normativo rappresenta un punto sensibile: un eventuale intervento legislativo volto a prevedere regole chiare, limiti e condizioni per l’inclusione dei conviventi di fatto nei piani di welfare potrebbe contribuire a rendere lo strumento più aderente alla realtà sociale attuale.