I NUOVI OBBLIGATI AL VERSAMENTO DEL TFR AL FONDO DI TESORERIA INPS

La Legge di Bilancio per il 2026, dopo vent’anni, modifica il criterio di individuazione dei datori di lavoro privati che sono tenuti al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS. Decorrenza immediata dell’obbligo per i datori di lavoro che nell’anno 2025 hanno avuto una media occupazionale di almeno 60 dipendenti.
La genesi della norma
Il Fondo di tesoreria, più precisamente il “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto (Tfr) di cui all’art. 2120 del Codice civile”, è stato istituito con la Legge finanziaria del 2007 (legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, cc. 755 e seguenti) con lo scopo di accantonare presso l’Inps il Tfr maturato dai lavoratori dipendenti da aziende con almeno 50 dipendenti, non destinato alla previdenza complementare. Fino all’entrata in vigore della legge di Bilancio per il 2026 erano obbligati al versamento del Tfr al Fondo tutti i datori di lavoro del settore privato, con esclusione dei datori di lavoro domestico, con almeno 50 addetti nel 2006, per i quali è prevista l’applicazione della disciplina del Trattamento di fine rapporto (Inps, circ. n. 70/2007). Erano esclusi dal versamento i datori di lavoro che nell’anno di inizio dell’attività non raggiungevano la media dei 50 dipendenti ed esclusi i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Dimensioni cristallizzate
Per le aziende già in attività al 31 dicembre 2006 bisognava prendere in considerazione la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno 2006. Per le aziende che iniziavano l’attività con dipendenti dopo il 31 dicembre 2006 si prendeva a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno civile (1° gennaio-31 dicembre) di inizio attività, ovvero il minor periodo compreso nell’anno civile per coloro che iniziano l’attività in corso d’anno. Ai fini della determinazione del requisito dimensionale occorreva tenere conto della struttura aziendale complessivamente considerata, a prescindere dal numero di unità o filiali cui la stessa era articolata. La verifica andava fatta al 31 dicembre dell’anno di inizio dell’attività con dipendenti e restava cristallizzata per cui le variazioni successive della consistenza aziendale erano ininfluenti. Pertanto, un’azienda obbligata che scendeva successivamente al 2006 sotto i 50 dipendenti era obbligata a versare, così come un’azienda che al momento della verifica del requisito occupazionale si trovava sotto i 50 dipendenti, rimaneva esclusa dal versamento anche per il futuro (Inps, mess. n. 3506/2009).
I nuovi obbligati
Con la legge di bilancio all’’art. 1, comma 756, si prevede: “Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2026, sono tenuti al versamento del contributo di cui al presente comma anche i datori di lavoro che hanno raggiunto o raggiungono, negli anni successivi a quello di inizio dell’attività, la soglia dimensionale di cui al terzo periodo, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente all’anno del periodo di paga considerato, e, limitatamente al periodo 2026-2027, a condizione che, nel medesimo anno solare, la predetta media annuale non sia inferiore a sessanta addetti alle proprie dipendenze. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2032, sono altresì tenuti al versamento del contributo di cui al presente comma i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a quaranta o che raggiungono, anche negli anni successivi a quello di inizio dell’attività, la soglia dimensionale di quaranta addetti alle proprie dipendenze, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente all’anno del periodo di paga considerato.”
Il calcolo della soglia dimensionale
La nuova norma prevede, quindi, che con effetto dai periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2026, siano ricompresi nell’obbligo anche i datori che abbiano raggiunto o raggiungano la soglia dei cinquanta dipendenti negli anni successivi a quello di inizio dell’attività, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente all’anno del periodo di paga considerato. La norma prevede, ad ogni modo un periodo transitorio in base al quale, per gli anni 2026 e 2027, non sussiste l’obbligo qualora la media annuale, del relativo anno precedente, sia inferiore a sessanta lavoratori dipendenti. Per il periodo 2028-2031 l’obbligo decorre se la media dei dipendenti anno precedente è di almeno 50 lavoratori e, con effetto sui periodi di retribuzione decorrenti dal 1° gennaio 2032, è prevista, invece, la riduzione del calcolo della media a quaranta dipendenti. Le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2026 non hanno effetto sui lavoratori che già hanno scelto di destinare il TFR ad una forma pensionistica complementare. Con riferimento a tali lavoratori, pertanto, i datori di lavoro continuano a non avere alcun obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS.
Anno civile o anno solare
Il riferimento, nella norma, all’“anno solare” ha generato qualche incertezza interpretativa. Alcuni addetti ai lavori ritengono che l’espressione potesse essere intesa come anno mobile, e quindi come periodo di 12 mesi a ritroso rispetto al momento in cui si effettua la verifica della media occupazionale.
Tuttavia, ferma restando la necessaria circolare INPS di prossima emanazione, l’orientamento che sta emergendo è che il legislatore, utilizzando il termine “solare”, abbia voluto riferirsi al concetto di anno civile (1° gennaio – 31 dicembre), così come avviene per la generalità delle verifiche in materia contributiva e previdenziale, e peraltro già utilizzato come sinonimo di anno civile nella circolare INPS n. 70/2007.
In quest’ottica, le aziende che subiranno già da gennaio 2026 gli effetti della norma sono quelle che, nel corso del 2025, hanno raggiunto una forza lavoro media di almeno 60 dipendenti. Per queste realtà scatta l’obbligo di versare il TFR maturato dal 1° gennaio 2026 al Fondo di Tesoreria INPS, mentre il TFR maturato fino al 31 dicembre 2025 continua a rimanere accantonato in azienda.
I lavoratori computabili
Allo stato, ed in attesa della circolare, i datori di lavoro che si trovano sulla soglia dimensionale dei 60 dipendenti possono già prepararsi basandosi sulle istruzioni già fornite dalla circolare INPS n. 70/20227 che illustrò analiticamente le modalità di calcolo della forza lavoro media che faceva scattare l’obbligo vent’anni fa. Per i lavoratori part time il calcolo andrebbe effettuato in proporzione all’orario di lavoro, mentre venivano espressamente esclusi dal computo i tempi determinati inferiori a tre mesi, i lavoratori a domicilio, i lavoratori per i quali il Tfr viene smobilizzato a soggetti terzi, quali gli operai del settore edile, ovvero il personale non operaio del settore agricolo. Ai fini del calcolo della media, per ogni dipendente andava considerato il periodo di attività in termini di giornate, convenzionalmente fissate in misura pari a 26 per ciascun mese, salvo poi suddividere il totale per 312.