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NUOVA STRETTA SU SOMMINISTRAZIONE, APPALTO E DISTACCO CON RITORNO DELLE SANZIONI PENALI

Con il decreto-legge n. 19/2024, relativo al piano nazionale di ripresa e resilienza, l’esecutivo è intervenuto in maniera importante, anche con una rivisitazione delle sanzioni, su materie quali appalto e distacco di manodopera, somministrazione irregolare, fraudolenta e lavoro nero.

Il contratto collettivo da applicare negli appalti

Una modifica di rilievo, anche politico, è quella dell’inserimento del comma 1-bis all’interno dell’articolo 29 del d.lgs. 276/03, che, nei casi di appalto di opere o servizi, prevede l’applicazione ai lavoratori dell’appaltatore e degli eventuali sub-appaltatori di un trattamento retributivo economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto. Fermo restando il diritto per l’appaltatore o subappaltatore di aderire all’Associazione di categoria prescelta e conseguentemente applicare il CCNL stipulato dalla stessa (anche solo per adesione) e – ai fini del pagamento dei contributi INPS, applicare le retribuzioni minime con riferimento al contratto collettivo sottoscritto dalle organizzazioni “comparativamente” più rappresentative – questa norma impone un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo individuato nel capitolato d’appalto.

Lotta contro la somministrazione di lavoro irregolare

Il contratto di somministrazione ha subìto negli anni diversi restyling a partire dalla sua introduzione nel panorama lavorativo italiano come “lavoro interinale” con la legge 196/97 e ora è disciplinato dagli articoli 30 e seguenti del d.lgs. 82/2015.  Si tratta di un contratto a tempo determinato o indeterminato, attraverso il quale un’agenzia di somministrazione autorizzata (ora Agenzie per il lavoro), mette a disposizione, di un utilizzatore uno o più lavoratori, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore. Si tratta di agenzie autorizzate dal Ministero del lavoro per le quali è richiesta l’iscrizione ad uno specifico Albo. Ai lavoratori in somministrazione vanno applicate condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore.   

Il nuovo decreto ha lo scopo di combattere l’interposizione illecita di manodopera negli appalti che si concretizza nella somministrazione di personale attraverso contratti di appalto fittizi o distacchi di personale con i quali viene messa a disposizione esclusivamente manodopera, dove l’effettivo esercizio del potere organizzativo e direttivo avviene senza l’organizzazione dei mezzi necessari all’esecuzione dell’appalto o quando l’interesse nel distacco non sia in capo al distaccante, ma a favore di colui che riceve la prestazione lavorativa.

Somministrazione illecita e fraudolenta

Quando il committente non si limita ad acquistare un servizio o un prodotto realizzato autonomamente da un terzo, ma esercita forme di ingerenza organizzativa sui dipendenti dell’appaltatore, organizzandoli come se fossero propri dipendenti, viene meno la necessaria autonomia organizzativa e l’appalto può essere considerato illecito.  Quando ciò serve a realizzare una fornitura illecita di manodopera, si ricade nell’ipotesi della somministrazione irregolare (con la relativa nuova sanzione penale). La somministrazione di personale passa da illecita a fraudolenta quando, invece, viene attuato un appalto illecito con una somministrazione di lavoro in violazione di “norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore”.  Questa fattispecie si distingue dalla situazione di irregolarità dell’appalto perché il cosiddetto “dolo specifico”, ovvero la volontà esplicita di aggirare alcuni divieti o prescrizioni di legge. Le norme cui si fa riferimento sono rinvenibili, ad esempio, in quelle che stabiliscono la determinazione degli imponibili contributivi o in quelle che introducono il divieto alla somministrazione di lavoro di personale con le medesime mansioni durante la sospensione per cassa integrazione o per sostituire lavoratori adibiti alle stesse mansioni del somministrato e oggetto di licenziamento collettivo nei sei mesi precedenti.

Ritornano le sanzioni penali

Le modifiche, contenute nelle lett. c) e d) dell’art. 29 comma 4 del decreto, hanno ripristinato, per le condotte commesse a partire dal 2 marzo 2024, la rilevanza penale per le fattispecie dell’appalto e del distacco illecito che, con il d.lgs.  8/2016, erano state depenalizzate a favore di una sanzione amministrativa, pari all’ammenda, di 60 euro al giorno per ogni giornata e ogni lavoratore impiegato illecitamente, comunque non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 50.000 euro. La sanzione introdotta diventa una pena alternativa tra l’arresto fino a un mese e quella dell’ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. In ogni caso, trattandosi di pena alternativa detentiva e pecuniaria, sussiste la prescrizione obbligatoria penale di cui agli articoli 20 e seguenti del D.lgs. 758/94 che prevede una riduzione della soglia minima e massima pari ad un quarto. La sanzione giornaliera va applicata moltiplicando il numero complessivo delle giornate di illecita somministrazione, considerando tutti i lavoratori interessati. Nel caso in cui l’importo sia inferiore a 5.000 euro potrà essere applicata la riduzione al minimo di 1.250 euro, e, con il medesimo criterio, andrà calcolata sull’importo della soglia massima che sarà pari a 12.500 euro. La riduzione di un quarto potrà essere adottata, inoltre, sull’importo compreso tra queste due soglie. I due limiti operano in relazione a ciascun appalto per cui, in caso di un lavoratore impiegato in più appalti considerati illeciti, nel calcolo andranno ricomprese le giornate svolte presso ciascuno di questi. In caso di “recidiva” (se nei tre anni precedenti il datore di lavoro è già stato destinatario di sanzioni penali per gli stessi illeciti) l’ammenda viene portata a 72 euro al giorno.

La fraudolenza aggrava la pena

Il nuovo comma 5-ter dell’articolo 18, tratta il sistema sanzionatorio previsto per il caso di somministrazione fraudolenta, prevedendo la pena, sia per somministratore che utilizzatore, dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda di euro 100 per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione. Nei casi di fraudolenza, il provvedimento di prescrizione previsto dal D.lgs.  758/1994, sarà orientato a far cessare la condotta antigiuridica attraverso l’assunzione dei lavoratori alle dirette dipendenze dell’utilizzatore per tutta la durata del contratto.

Aumenta ancora la maxi-sanzione per lavoro nero

La Legge di Bilancio per il 2019 aveva previsto l’aumento del 20% della sanzione amministrativa nelle ipotesi di impiego irregolare di lavoratori subordinati ovvero senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico. Il decreto numero 19/2024, eleva il suddetto aumento al 30% e le sanzioni risultano, pertanto, rideterminate come segue: da 1.950 a 11.700 euro per ciascun lavoratore irregolare, sino a 30 giorni di effettivo lavoro (in caso di recidiva 2.400-14.400 euro); da 3.900 a 23.400 euro per ciascun lavoratore irregolare, da 31 e fino a 60 giorni di effettivo lavoro (in caso di recidiva 4.800-28.800 euro); da 7.800 a 46.800 euro per ciascun lavoratore irregolare, oltre 60 giorni di effettivo lavoro (in caso di recidiva 9.600-57.600 euro).