VISITE MEDICHE E FORMAZIONE: NORME STRINGENTI

La legge 13 dicembre 2024, n. 203, nota come “Collegato Lavoro” alla Legge di bilancio 2025, in vigore dal 12 gennaio 2025, ha introdotto importanti cambiamenti sulla sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro per quanto riguarda le visite mediche e, con l’entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni, sono state introdotte scadenze e importanti novità su nuovi soggetti obbligati alla formazione in materia di sicurezza sul lavoro. Dal 12 gennaio 2025 (data di entrata in vigore del Collegato Lavoro) il legislatore ha provveduto ad una notevole sburocratizzazione in materia di sorveglianza sanitaria.
La visita preassuntiva
Tre le novità spicca l’accorpamento dell’originaria lett. e-bis) dell’articolo 41 del d.lgs. 81/2008 (Testo unico Sicurezza sul Lavoro) che prevedeva la visita medica preventiva in fase preassuntiva e che viene ad essere contestualmente abrogata. La norma diventa quindi: “a) visita medica preventiva, anche in fase preassuntiva, intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;”.
Ora le visite sono esplicitamente consentite prima dell’assunzione: il medico competente può effettuare la visita prima che il lavoratore venga formalmente assunto per verificarne l’idoneità alla mansione e non possono più essere svolte dalle ASL o da strutture pubbliche: la competenza è esclusiva del medico competente nominato dal datore di lavoro.
Stop agli esami duplicati
Il medico competente deve tenere conto degli esami già presenti nella cartella sanitaria del lavoratore, evitando ripetizioni inutili. Nella prescrizione di esami clinici/biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, deve tenere conto delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio in possesso del dipendente stesso, al fine di evitarne la ripetizione, qualora ciò sia ritenuto compatibile dal medico competente con le finalità della visita preventiva. In sostanza, il medico del lavoro deve evitare di far ripetere al lavoratore esami già fatti, se ritiene che siano ancora validi e utili per la visita preventiva.
La visita di rientro al lavoro
Un’altra modifica riguarda le visite mediche precedenti alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata eccedente i 60 giorni continuativi. Viene disposto, a tale proposito, che qualora “non ritenga necessario procedere alla visita, il medico competente è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica”. Sostanzialmente questa fattispecie di visita diventa una facoltà e non più un obbligo, ma il medico deve comunque esprimersi sull’idoneità al rientro in servizio.
La formazione dei neoassunti
Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, entrato in vigore il 24 maggio 2025, ha eliminato il termine dei 60 giorni dalla data di assunzione entro cui, secondo la normativa precedente, si poteva completare la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza per i lavoratori neoassunti. Era sostanzialmente ammesso questo termine quale “periodo di tolleranza” affinché il lavoratore ricevesse una formazione sufficiente per iniziare a svolgere le proprie mansioni. Un approccio flessibile, ma che posticipava ben oltre l’inizio dell’effettiva prestazione lavorativa la formazione prevista in materia di sicurezza sul lavoro. Ogni riferimento ai 60 giorni quale termine per adempiere è stato così eliminato e i datori di lavoro dovranno, pertanto, fare completare tutta la formazione sia generale che specifica prima dell’inizio dello svolgimento dell’attività lavorativa.
La formazione dei datori di lavoro
Il nuovo accordo Stato – Regioni del 17 aprile 2025, ha introdotto importanti novità anche in materia di formazione obbligatoria per i datori di lavoro, in particolare anche per quelli che non svolgono direttamente il ruolo di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione). In precedenza, l’obbligo formativo riguardava solo i datori di lavoro che svolgevano direttamente i compiti del RSPP, mentre gli altri datori di lavoro non erano tenuti a seguire corsi specifici sulla sicurezza. Con il nuovo accordo tutti i datori di lavoro devono ora frequentare un corso obbligatorio sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro della durata minima di 16 ore su contenuti quali la responsabilità civile e penale, l’organizzazione della sicurezza e modelli organizzativi (es. D.Lgs. 231/01). La giurisprudenza è costante nel ritenere che, nelle società con un consiglio di amministrazione, quest’ultimo, nella sua interezza, sia il datore di lavoro, fatto salvo il caso in cui venga deliberata una delega di funzioni ad un singolo consigliere. Nel primo caso tutti i consiglieri devono assolvere agli obblighi formativi stabiliti dall’accordo, nel secondo caso solo il consigliere delegato quale datore di lavoro. La delega di funzioni attribuita dal datore di lavoro, a sua volta, a un soggetto terzo, perché svolga alcune o tutte le sue funzioni (tranne quelle non delegabili per legge, come la valutazione dei rischi), potrà essere ritenuta corretta solo nel caso in cui il delegato possegga tra i suoi requisiti professionali una formazione con contenuti analoghi a quelli del datore stesso e quindi in conformità al nuovo accordo Stato-Regioni.