0432 501133 / 0432 292126

NUOVE REGOLE FISCALI PER LE AUTO AZIENDALI ASSEGNATE ANCHE PER IL TEMPO LIBERO

Con l’articolo 1, comma 48, della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) e il successivo Decreto “Bollette” (D.l. n. 19/2025) il legislatore ha introdotto importanti novità riguardanti la valorizzazione, ai fini fiscali e conseguentemente ai fini contributivi, del benefit auto concesso ai dipendenti in uso promiscuo con l’obiettivo di semplificare il sistema ma soprattutto di incentivare l’uso di veicoli meno inquinanti. L’Agenzia delle Entrate, attraverso la circolare n. 10 del 3 luglio 2025, ha, quindi cercato di chiarire il nuovo regime fiscale applicabile ai lavoratori che utilizzano veicoli aziendali anche per scopi personali.

Come si calcola il beneficio: addio alle percentuali variabili

Fino al 2024, in deroga al generale criterio di tassazione dei fringe benefit basato sul “valore normale”, il calcolo avveniva in modo forfettario, tenendo conto di una percorrenza convenzionale di 15.000 km all’anno e delle emissioni di CO₂ del veicolo. Le percentuali variavano dal 25% al 60%, a seconda dell’impatto ambientale del mezzo.
Con la modifica apportata dalla legge di Bilancio per il 2025, per i contratti stipulati a partire dal 1° gennaio di quest’anno il calcolo prevede una percentuale fissa del 50% sul costo chilometrico annuo, basato sulle tabelle ACI. Questo valore rappresenta il costo teorico di utilizzo del veicolo per 15.000 km all’anno. Per i veicoli a basso impatto ambientale, come quelli elettrici o ibridi, sono previste aliquote ridotte, per favorire scelte più sostenibili. Il nuovo sistema è stato introdotto modificando l’articolo 51, comma 4, lettera a), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).

Il rispetto congiunto dei tre criteri

L’applicazione della nuova normativa si complica, però, dal momento in cui viene stabilito che la nuova disciplina, va applicata nel caso in cui vengano rispettati congiuntamente tre requisiti e cioè che i veicoli siano stati immatricolati a decorrere dal 1° gennaio 2025; siano stati concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti con
contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025; siano stati assegnati (consegnati) ai lavoratori dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 2025. Le difficoltà nel comprendere come andassero trattate le casistiche ibride rispetto ai tre criteri ha spinto l’esecutivo ad emanare il cosiddetto decreto “Bollette” con l’obiettivo di assicurare la progressiva attuazione della norma, introducendo così una specifica disciplina transitoria introducendo una nuova casistica e cioè quella dei veicoli «ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025». Il decreto consente, quindi, di applicare il regime di tassazione previgente anche nell’ipotesi in cui il veicolo sia stato ordinato dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e sia stato consegnato al dipendente dal 1° gennaio al 30 giugno 2025. Per l’applicazione del regime precedente è necessario che, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2025, sussistano, in ogni caso, anche gli ulteriori requisiti, di immatricolazione e stipulazione del contratto. A tale proposito l’Agenzia precisa che l’assegnazione del veicolo necessiti dell’accettazione da parte del lavoratore e non possa risolversi con una semplice comunicazione unilaterale da parte del datore di lavoro.

Gli esempi forniti dall’Agenzia

Nella circolare vengono utilizzati due esempi per chiarire a quali casi applicare il regime previgente: in caso di concessione di un veicolo concesso in uso con un contratto stipulato il 20 dicembre 2024, immatricolato e consegnato al dipendente a febbraio 2025. Analogamente, il regime previgente è applicabile anche al caso in cui un veicolo sia ordinato il 10 luglio 2024, concesso in uso con un contratto stipulato il 5 febbraio 2025, immatricolato e consegnato al dipendente a maggio 2025.

Lo spauracchio del calcolo al “valore normale”

Una delle problematiche che l’Agenzia non ha risolto e che potrebbe portare a futuri contenziosi sul calcolo del valore di “fringe benefit” da attribuire in cedolino paga è quello relativo al calcolo del “valore normale” quale regime fiscale da attribuire nei casi non previsti dalla nuova norma e dagli esempi citati. Ad esempio, il criterio di tassazione del fringe benefit, basato su questo criterio al netto dell’utilizzo aziendale, trova applicazione nel caso in cui si tratti di veicoli, ordinati entro il 31 dicembre 2024, concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti, con contratti stipulati nel 2024, immatricolati nel 2025 e consegnati al lavoratore a luglio 2025. In tal caso, infatti, non può trovare applicazione la disciplina transitoria in quanto l’immatricolazione e la consegna non avvengono entro il 31 dicembre 2024 e ciò vale altresì per il fatto che la consegna avviene dopo il 30 giugno 2025 e, del pari, non può trovare applicazione la nuova disciplina, introdotta dalla legge di bilancio 2025, in quanto i requisiti della sottoscrizione del contratto, dell’immatricolazione e della consegna non si verificano tutti nel 2025.

I regimi applicabili

In sostanza, dal 2025 sono possibili tre regimi fiscali applicabili: Ai veicoli che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, sono immatricolati, oggetto di contratti di concessione in uso promiscuo e consegnati al dipendente si applicherà la nuova disciplina prevista dalla legge di Bilancio 2025 che consiste nell’utilizzo dei seguenti coefficienti fiscali di tassazione: 10% in caso di attribuzione di veicoli elettrici a batteria; 20% in caso di assegnazione di veicoli elettrici plug-in ibridi; 50% in tutti gli altri casi (veicoli a metano, gpl, idrogeno, benzina, gasolio e gli ibridi Hev). Ai veicoli concessi in uso promiscuo fino al 31 dicembre 2024 e ai veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025 è applicabile la disposizione in essere al 31 dicembre 2024, secondo la quale l’imponibile è determinato con i seguenti coefficienti fiscali: 25% per veicoli con emissioni di Co2 fino a 60 g/km; 30% per quelli tra 61 e 160 g/km; 50% per la fascia 161-190 g/km; 60% per oltre 190 g/km. Alle restanti casistiche è applicabile il terzo, e più sfavorevole, regime di tassazione nel quale l’imponibile è determinato secondo il «valore normale» del bene in base all’articolo 9 del Tuir, ossia prendendo a riferimento, ad esempio, il canone di leasing o del noleggio pagato dal datore di lavoro al netto dell’indennità chilometrica relativa ai chilometri percorsi per il datore di lavoro. Un criterio potrebbe essere la differenza tra la percorrenza totale e quella aziendale da moltiplicarsi per il suddetto canone di leasing. Qualora l’autovettura sia di proprietà dell’azienda, per l’individuazione del valore normale lordo si dovrebbe comunque fare riferimento ai canoni derivanti da preventivi richiesti alle società di noleggio o leasing per lo stesso tipo di modello, ma siamo nel campo delle ipotesi e, in mancanza, di un criterio chiaro e predeterminabile il contezioso tra datore di lavoro e lavoratore, così come tra datore di lavoro e fisco, è dietro l’angolo.