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Lavoro autonomo occasionale in cerca di regole

Con la legge n. 215/2021 che ha convertito il D.L. n. 146/2021 è stato introdotto l’obbligo di comunicazione preventiva all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, competente per territorio, dell’effettuazione di una prestazione autonoma occasionale. Con la tecnica legislativa utilizzata si va a modificare l’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Salute e Sicurezza) rimodulando le disposizioni relative alla sospensione dell’attività imprenditoriale in presenza di lavoratori “sconosciuti” all’atto dell’accesso ispettivo.

La definizione

Il prestatore autonomo occasionale è colui che svolge a favore di un committente un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con la struttura organizzativa del committente. Le parti stipulano un contratto d’opera per la cui validità, tuttavia, non è necessaria la forma scritta. Quando si vuole definire una prestazione occasionale bisogna, quindi, fare riferimento ad una collaborazione saltuaria limitata nel tempo e nei guadagni che se ne possono trarre. Non è abituale o continuativa ma a carattere episodico; non è coordinata in quanto non vi è alcun inserimento, sia pure funzionale, nell’organizzazione aziendale e il prestatore non è assoggettato al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro (committente).

Le ragioni del suo utilizzo

Viene utilizzata frequentemente perché offre il vantaggio economico dell’effettuazione di una semplice ritenuta d’acconto del 20% sul compenso del prestatore di lavoro (ex art. 67, co. 1, lett. l del TUIR), senza ulteriori aggravi economici. Il suo utilizzo è cresciuto, notevolmente, negli ultimi anni ed è proprio questo il motivo per il quale il legislatore ha voluto stringere le maglie. Chi si è avvalso (fino al citato intervento legislativo) di questa modalità di regolamentare collaborazioni come sopra definite aveva il vantaggio dell’assenza della comunicazione preventiva telematica obbligatoria, prevista, invece, per il lavoro subordinato e parasubordinato. Un altro vantaggio è rappresentato dalle disposizioni sugli obblighi contributivi (gestione separata INPS) che scattano, soltanto, se il prestatore supera nell’anno di riferimento una sommatoria di compensi (anche da più committenti) superiore a 5.000 euro. Altro vantaggio è rappresentato dal fatto che il compenso viene pattuito tra le parti senza dover fare riferimento ad alcuna linea guida o contratto collettivo.

La novità della comunicazione preventiva

Lo spirito del nuovo obbligo, come da indicazione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella nota n. 29 dell’11 gennaio 2022, è quello di svolgere attività di monitoraggio e contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale. Per tutti i rapporti di lavoro iniziati a decorrere dal 21 dicembre 2021 e già cessati, stante l’assenza di indicazioni al riguardo, l’Ispettorato aveva stabilito che la comunicazione andasse effettuata entro il 18 gennaio 2022, mentre per i rapporti instaurati da quest’ultima data il limite temporale è quello antecedente l’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale. L’INL ne circoscrive l’ambito di applicazione ai soli committenti che operano in qualità di imprenditori. Le istruzioni iniziali, ancora in vigore fino al 30 aprile 2022, prevedono l’invio di una e-mail (non PEC) alla Sede competente per territorio dell’Ispettorato Nazionale del lavoro (per Udine e Pordenone:  ITL.Udine-Pordenone@ispettorato.gov.it; per Trieste e Gorizia: ITL.Trieste-Gorizia@ispettorato.gov.it), comunicando: i dati anagrafici del committente e del prestatore di lavoro occasionale; luogo della prestazione; indicazione dei codici fiscali di entrambi; data di inizio e data (presunta) di fine della prestazione (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non venga compiuto nell’arco temporale indicato è necessario effettuare una nuova comunicazione; una descrizione (breve) dell’attività che il prestatore va a svolgere; ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.

Le nuove modalità

Il Ministero del Lavoro con la Nota 573/2022 ha diramato le istruzioni tecniche per l’effettuazione della comunicazione con nuove modalità. Da lunedì 28 marzo è disponibile una nuova applicazione sul portale “Servizi Lavoro” del Ministero del Lavoro (https://servizi.lavoro.gov.it), accessibile ai datori di lavoro e soggetti abilitati tramite SPID o CIE. Nella Nota si precisa che, solo fino al 30 aprile, sarà comunque possibile continuare a effettuare la comunicazione anche a mezzo e-mail in base alle precedenti istruzioni.

A decorrere dal 1° maggiol’unico canale valido per assolvere a tale obbligo sarà quello telematico messo a disposizione dal ministero del Lavoro e non saranno più ritenute valide – e pertanto risulteranno sanzionabili – le comunicazioni effettuate a mezzo e-mail direttamente alle sedi degli Ispettorati.

Il modello “UNI_Lav_Auton_Occas”, disponibile nella pagina web, si compone di quattro sezioni con campi obbligatori. La prima e la seconda sezione prevedono l’inserimento dei dati relativi rispettivamente al committente (codice fiscale e denominazione) e al lavoratore autonomo (codice fiscale, cognome, nome, sesso, cittadinanza, data e luogo di nascita, documento d’identità e domicilio). La terza sezione, invece, contiene le informazioni relative al rapporto di lavoro e, in particolare, la data di inizio, la descrizione sintetica dell’attività, il compenso previsto (che può anche essere pari a zero se non ancora concordato tra le parti), il luogo della prestazione e l’indicazione del “termine entro il quale sarà conclusa l’opera o il servizio”. Relativamente a tale ultimo dato è possibile scegliere tre distinte ipotesi di durata dell’opera/servizio: entro 7 giorni, entro 15 giorni ed entro 30 giorni. L’Ispettorato precisa che, qualora l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione. Nelle ipotesi in cui sia necessario procedere a una variazione o annullamento della comunicazione effettuata, nella quarta sezione del modello, relativa ai dati di invio, è previsto un apposito campo in cui riportare il codice della comunicazione precedente.

Escluse le prestazioni di natura intellettuale

Il Ministero del lavoro rispondendo a delle FAQ sull’argomento ha precisato che sono escluse dall’obbligo della comunicazione preventiva le prestazioni di natura prettamente intellettuale, citando quali esempi (chiaramente non esaustivi) i correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi. Ciò in quanto la finalità della norma è quella del contrasto al lavoro nero o grigio in caso di ispezione presso la sede dell’azienda. Il nuovo testo dell’art. 14 del TUSL prevede, infatti, che il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale vada adottato in tutti i casi in cui venga accertato l’impiego di personale in misura pari o superiore al 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro occupati, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa.

Rischi e sanzioni

Con le nuove modalità di comunicazione telematica, l’Ispettorato del Lavoro indica il numero massimo di giorni entro cui deve completarsi l’opera/prestazione (7, 15 o 30 giorni). La reiterazione di più comunicazioni nel corso dell’anno con lo stesso soggetto e per la medesima prestazione – configurando una stabilità del rapporto tra le parti – pur essendo ammessa dal punto di vista tecnico, è motivo di attenzione degli organi di vigilanza riguardo ad una delle caratteristiche fondamentali di questo tipo di rapporti e cioè l’estemporaneità o il carattere episodico della prestazione. La conseguenza è il forte rischio di attrazione nel perimetro della subordinazione. L’inadempimento dell’obbligo di comunicazione preventiva dell’avvio dell’attività di un lavoratore autonomo occasionale è punito con una sanzione amministrativa da 500 e 2.500 euro sia in caso di omissione che di tardivo invio, senza possibilità di applicare la procedura di diffida.