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Congedi parentali: diritti, doveri e tutele dei padri lavoratori

DIRITTI, DOVERI E TUTELE DEI PADRI LAVORATORI

Il Decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022, in vigore dal 13 agosto 2022 rappresenta un nuovo capitolo dell’evoluzione normativa tendente alla parità di genere. Aggiornando le tutele dei lavoratori padri, riconosce la necessità di un maggior contemperamento dell’attività lavorativa con la gestione familiare e introduce anche il divieto di licenziamento fino al compimento di un anno di età del bambino nelle ipotesi in cui i padri abbiano fruito del congedo di paternità obbligatorio e del congedo di paternità alternativo. Il testo afferma una volontà del legislatore tendente “a migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, al fine di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare”. Lo spirito diventa quello di una parità che si realizzi non solo nell’ambito lavorativo ma nella ripartizione degli obblighi di cura della famiglia e dei familiari “fragili”.

Le modifiche

Con l’articolo 2 il decreto apporta una serie di modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) modificando in modo sostanziale la disciplina in materia di congedo di maternità e di paternità (articoli 2, 18, 27-bis, 28, 29, 30 e 31-bis), di congedo parentale e di riposi, permessi e congedi (articoli 32, 34, 36, 38, 42 e 46), di congedi per la malattia del figlio (articolo 52), di lavoro notturno (articolo 53), di divieto di licenziamento (articolo 54) e di diritto al rientro e conservazione del posto (articolo 56). In ultimo, la riforma interessa le disposizioni sui periodi indennizzabili di maternità delle lavoratrici autonome e delle libere professioniste (articoli 68 e 70), nonché sul diritto al congedo parentale dei lavoratori autonomi (articolo 69).

Congedo di paternità obbligatorio

Il decreto ha modificato quanto precedentemente stabilito estendendo il periodo durante il quale può essere fruito il congedo di paternità a 10 giorni e lo raddoppia in caso di parto plurimo. Va ricordato che questi giorni vanno fruiti obbligatoriamente. La ratio di questo obbligo sta nell’evitare eventuali pressioni sul lavoratore per non usufruirne. A differenza della previgente disciplina che ne consentiva l’utilizzo solo dopo la nascita del figlio, il nuovo congedo potrà essere richiesto al datore di lavoro e fruito a partire dai due mesi antecedenti la data presunta del parto e fino ai cinque mesi successivi alla nascita. Le giornate di permesso non sono frazionabili ad ore e possono essere utilizzate anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio. Il congedo è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice e si applica, ovviamente, anche al padre adottivo o affidatario ed è riconosciuto anche a chi fruisce del congedo di paternità. Per l’esercizio del diritto, il padre dovrà comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un preavviso di almeno cinque giorni. Le nuove disposizioni normative trovano applicazione nei casi in cui la data del parto o quella presunta siano successive al 13 agosto 2022. Il trattamento economico è pari al 100 per cento della retribuzione ed è a carico dell’INPS. 

Congedo di paternità alternativo

In questo caso viene consentita l’astensione dal lavoro del lavoratore, in alternativa al congedo di maternità nei casi tassativi disciplinati dalla norma stessa ovvero in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. Per il congedo di paternità alternativo spetta un’indennità giornaliera pari all’80% della retribuzione.

I congedi parentali

Si tratta del periodo che, in passato veniva denominato “maternità facoltativa”, che le modifiche negli anni al d.lgs. 151/2001 hanno progressivamente esteso anche ai padri lavoratori e che con il d.lgs. 105/2022 ha subìto un’altra importante revisione a favore dei genitori. Il nuovo D.lgs n. 105/2022 aumenta il limite massimo dei periodi di congedo parentale portandolo da sei mesi a nove mesi totali ed ha aumentato l’arco temporale in cui è possibile fruire del periodo indennizzato, portandolo dai 6 anni di vita del figlio (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) agli attuali 12 anni. Anche gli ulteriori periodi di congedo parentale del genitore con un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria sono a oggi fruibili entro i 12 anni di vita del figlio (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e non più solo entro gli 8 anni. Viene riconosciuto, inoltre, a ogni genitore il diritto a tre mesi di congedo indennizzato che non possono essere trasferiti all’altro genitore, a differenza della precedente normativa che prevedeva un limite di coppia di massimo 6 mesi di congedo indennizzabile, con la conseguenza che, se un genitore avesse fruito di tutto il congedo indennizzato, all’altro genitore sarebbe residuata la sola fruizione di periodi di congedo non indennizzato. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi. Questi tre mesi “trasferibili” possono essere utilizzati in maniera ripartita da entrambi i genitori.

Quanto spetta

Le modalità di calcolo dell’indennità di congedo parentale non sono modificate: il periodo indennizzato vale il 30% della retribuzione ed è corrisposto esclusivamente dall’Inps. L’unica novità è relativa alla maturazione dei ratei. È stato infatti stabilito che, al contrario di quanto previsto fino ad ora, i periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.

Le sanzioni e il divieto di licenziamento

La novità più rilevante riguarda l’introduzione del divieto di licenziamento che trova adesso applicazione anche nei confronti del padre lavoratore nell’ipotesi in cui abbia fruito degli istituti di cui agli artt. 27-bis (congedo di paternità obbligatorio) e 28 (congedo di paternità alternativo) e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino. 

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 2414 del 6 dicembre 2022 ha voluto riassumere il sistema sanzionatorio introdotto dal decreto che, con il nuovo articolo 31-bis del Dlgs 151/2001 ha previsto, inoltre, che i casi di rifiuto, opposizione od ostacolo all’esercizio dei diritti di assenza dal lavoro per il congedo di paternità si applica la nuova sanzione amministrativa da 516 a 2.582 euro oltre al possibile impedimento al datore di lavoro del conseguimento delle certificazioni per la parità di genere e quando ciò accade per ostacolare la fruizione del congedo di paternità alternativo e nelle situazioni particolarmente gravi vi è anche la sanzione penale dell’arresto fino a sei mesi. La violazione del diritto del lavoratore al rientro e alla conservazione del posto di lavoro è sanzionata da 1.032 a 2.582 euro. Scatta, altresì, la sanzione amministrativa da 516 a 2.582 euro nei casi di inosservanza dei riposi giornalieri per madre e padre (compresi i parti plurimi) nonché dei riposi per figli portatori di handicap. In tema di regime transitorio, la nota dell’Inl precisa che le tutele previste rispettivamente dall’articolo 54, comma 7 (divieto di licenziamento) e dall’articolo 55, comma 2 (indennità di mancato preavviso in caso di dimissioni) trovino applicazione anche nei casi in cui la nascita sia avvenuta prima del 13 agosto 2022 (data di entrata in vigore del Dlgs 105/2022).

I diritti dei conviventi

Entra di diritto nella legislazione del lavoro quale portatore di diritti anche il convivente. Ai lavoratori che siano parte delle unioni civili e delle convivenze di fatto spetta, infatti,  il diritto alla trasformazione del contratto di lavoro dipendente da tempo pieno a tempo parziale, in particolare in caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti l’altra parte dell’unione civile o il convivente di fatto, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso di assistenza a persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, con connotazione di gravità in base all’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. 

Al via la nuova procedura

L’INPS aveva già previsto, in attesa degli aggiornamenti procedurali, la possibilità di fruire dei congedi parentali come modificati dalla novella normativa, regolarizzando successivamente la fruizione mediante presentazione della domanda telematica. Con il messaggio n. 4265 del 25 novembre 2022 L’Istituto ha reso nota l’avvenuta implementazione della procedura di presentazione telematica della domanda di congedo parentale dei padri lavoratori. La medesima modalità può essere utilizzata anche in riferimento a periodi di astensione precedenti la data di presentazione della domanda stessa, purché relativi a periodi di astensione fruiti tra il 13 agosto e il 25 novembre 2022. Per i periodi di congedo parentale successivi al 25 novembre 2022, le domande devono essere presentate prima dell’inizio del periodo di fruizione o, al massimo, il giorno stesso.