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Le agevolazioni della legge di bilancio per il 2023

LE AGEVOLAZIONI DELLA LEGGE DI BILANCIO PER IL 2023

È stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 43/L alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022, la Legge Bilancio per il 2023 n. 197 del 29 dicembre 2022. Proponiamo alcune delle misure di maggiore impatto per quanto concerne la materia lavoristica o che incidono per le aziende sul costo del lavoro e per i lavoratori sulle retribuzioni.

Detassazione dei premi di risultato

Esclusivamente a valere per l’anno 2023 l’erogazione di premi di risultato sconterà una tassazione ulteriormente agevolata rispetto a quella già in essere, con il passaggio dell’imposta sostitutiva dal 10% al 5%. Si tratta della misura principale del pacchetto introdotto nella legge di Bilancio dalla neoministra del lavoro Marina Calderone.

Si tratta di una misura temporanea, in quanto valida esclusivamente per il 2023 e attuabile solo all’atto dell’erogazione del premio.  Saranno pertanto agevolati sia i premi istituiti nel 2022 ma erogati nel 2023 che quelli istituiti ed eroganti entro l’anno 2023. Il comma 63 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2023 dispone infatti che “Per i premi e le somme erogati nell’anno 2023, l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività, di cui all’articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ridotta al 5 per cento”. Va ricordato che i premi di risultato devono comportare il raggiungimento di un obiettivo di produttività, redditività, qualità o efficienza ed innovazione che deve essere incrementale rispetto ad un periodo congruo precedente. Il premio non può essere erogato “ad personam” ma alla generalità o a categorie di dipendenti.

Meno contributi e più netto per i dipendenti

L’esecutivo ha ripreso e rilanciato quanto già previsto dal Governo Draghi in merito alla riduzione dell’aliquota dei contributi previdenziali (IVS) dovuta dai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, ad esclusione dei lavoratori domestici. L’innovazione comporta una riduzione dell’aliquota pari al 3%, se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro, ovvero al 2%, se la retribuzione imponibile mensile è superiore a 1.923 euro e non eccede l’importo di 2.692 euro.

Incentivi per l’assunzione di Under 36

Con il comma 297, la Legge di Bilancio 2023 estende alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, di soggetti che non hanno compiuto il 36°anno di età, l’esonero contributivo totale già previsto dalla Legge n. 178/2020 fino a tutto il 2022. L’agevolazione sarà pertanto riconosciuta per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni da contratti a tempo determinato a contratti a tempo indeterminato, che avverranno nell’anno 2023 e relative a soggetti che non hanno ancora compiuto il trentaseiesimo anno di età, e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa. Il nuovo esecutivo ha voluto incrementare il precedente limite portando l’esonero al 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro all’interno di un limite massimo di importo che, precedentemente era pari a 6.000 euro ed ora passa a 8.000 euro annui. L’agevolazione va riparametrata e applicata su base mensile e spetta per un periodo massimo di 36 mesi, elevato a 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Incentivi per donne svantaggiate

Con il comma 298, invece, la legge estende i benefici previsti per gli Under 36 anche alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 di donne “svantaggiate”, riprendendo anche in questo caso la norma contenuta nella Legge n. 178/2020. L’esonero contributivo, per questa fattispecie, sarà riconosciuto non solo per le assunzioni o trasformazioni da tempo determinato a indeterminato di donne già oggetto di un rapporto precedentemente agevolato ma anche per le assunzioni a tempo determinato. 

Si tratta di donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi o donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Sono agevolate anche le donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25% la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Ne possono beneficiare anche le aziende che assumono donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi. Ricorrendo le condizioni soggettive per l’assunzione, l’agevolazione spetta per un periodo massimo di 12 mesi in caso di contratto a tempo determinato (ovvero per la minor durata del rapporto) e di 18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato. Sia l’esonero per under 36 che per le donne “svantaggiate” è subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea, trattandosi di misure selettive soggette alla disciplina in materia di aiuti di stato. Per la fruibilità dell’esonero, pertanto, occorrerà attendere in primis l’autorizzazione della Commissione Europea e, in secondo luogo, le istruzioni operative da parte dell’INPS.

Assegno unico universale più pesante

Sono stati rideterminati i criteri dell’assegno unico e universale, equiparando in misura strutturale la base dell’assegno unico per ciascun figlio maggiorenne a carico e disabile a quella generale prevista per ciascun figlio minorenne a carico. Inoltre, la maggiorazione dell’assegno prevista per ciascun figlio minorenne a carico e disabile (105, 95 o 85 euro mensili a seconda del grado di disabilità) viene estesa in via strutturale per i figli maggiorenni a carico e disabili, di età inferiore a 21 anni. La modifica comporta anche la soppressione degli importi complessivi specifici e meno elevati previsti per i figli maggiorenni disabili e a carico. È stato introdotto, inoltre, un incremento della misura dell’assegno unico e universale pari al 50% (commisurato sull’assegno al netto dell’eventuale maggiorazione temporanea), per ciascun figlio di età inferiore a 1 anno oppure di età inferiore a 3 anni in caso di ISEE del nucleo familiare inferiore o pari a 40.000 euro e del nucleo facciano parte almeno 3 figli. Ulteriore misura riguarda l’elevazione da 100 a 150 euro mensili della maggiorazione forfettaria, prevista per nuclei familiari con quattro o più figli a carico. Requisito per il riconoscimento di tale maggiorazione, è che siano a carico e facciano parte del nucleo familiare, a prescindere dalla loro età anagrafica.

Congedo parentale di sostanza

È stato incrementata di un mese la durata del congedo parentale che potrà essere usufruito alternativamente dai due genitori ma entro il sesto anno di vita del bambino, ovvero entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia del minore, nel caso di adozione o affidamento. La misura di questo mese aggiuntivo passa dal 30 all’80% riparametrato alla retribuzione dell’avente diritto. 

Proroga del lavoro agile per i “fragili”

La legge di Bilancio proroga al 31 marzo 2023 il diritto allo smart working per i lavoratori del settore privato che sono considerati “soggetti fragili”, ovvero affetti da una delle “patologie con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità” elencate dal decreto del 4 febbraio 2022 del ministero della Salute. È stato previsto che, per tali soggetti, il datore di lavoro assicuri lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Avrà bisogno di maggiori chiarimenti la scelta ministeriale di procedere alla comunicazione semplificata di questi soggetti solo fino al 31 gennaio. Dal 1° febbraio le comunicazioni dovranno essere effettuate nella modalità ordinaria (che però prevede la stipula di un accordo).  Un diritto, infatti, non dovrebbe prevedere l’obbligo di un accordo. Nessuna proroga della misura che determinava il diritto allo smart working per i lavoratori dipendenti del settore privato con almeno un figlio minore di anni 14.