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Bonus 150 euro Inps

UN NUOVO BONUS PER DI 150 EURO PER I REDDITI PIU’ BASSI

Con il D.L. 144/2022 (c.d. Decreto Aiuti ter) il Governo Draghi ha previsto un nuovo bonus una tantum di 150 euro per i lavoratori dipendenti. L’INPS, con circolare n. 116 del 17 ottobre 2022, ha fornito le prime indicazioni in merito all’erogazione che avverrà con la retribuzione di competenza del mese di novembre, mentre con il successivo messaggio n. 3806 del 20 ottobre 2022 ha fornito il format di autodichiarazione da far sottoscrivere ai lavoratori per ottenere il beneficio.

Il testo della norma

L’art. 18 del D.L. n. 144/2022 ha previsto che: “Ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro, e che non siano titolari dei trattamenti di cui all’articolo 19, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro. Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 19, commi 1 e 16”. La disposizione prevede altresì che l’indennità sia “riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022” e che, “nel mese di novembre 2022, il credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità […] è compensato attraverso la denuncia UniEmens”.

Di cosa si tratta

Si è stabilito che ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi la retribuzione di competenza di novembre 2022 con un imponibile previdenziale non eccedente l’importo di 1.538,00 euro sarà riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, con la retribuzione medesima, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro (in misura intera anche per i part time).

I chiarimenti Inps

Con la citata circolare l’INPS ha chiarito che l’indennità deve essere erogata, in caso di sussistenza (assieme agli altri requisiti) del rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato) nel mese di novembre 2022.  Possono accedere, quindi, al riconoscimento dell’indennità una tantum di 150 euro tutti i lavoratori, anche somministrati, dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati in forza in quel mese. È esclusa per gli operai agricoli a tempo determinato. I datori di lavoro dovranno, in automatico, pagare l’indennità anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e iscritti al FPLS, se in forza nel mese di novembre, mentre per quelli non in forza sarà l’INPS a provvedere in base a specifici requisiti. L’erogazione avverrà con la retribuzione di competenza del mese di novembre 2022 (anche se erogata a dicembre 2022), e recuperata dai datori di lavoro con la denuncia UniEmens entro il 31 dicembre 2022. Deve essere erogata al lavoratore anche laddove la retribuzione risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, CIGO/CIGS, Assegno di integrazione salariale garantito dal FIS o dai Fondi di solidarietà e CISOA, percepiti in ragione della sospensione del rapporto di lavoro, o congedi parentali). Non va invece riconosciuta laddove, pur essendo in essere il rapporto di lavoro nel mese di novembre 2022, il lavoratore sia in aspettativa non retribuita e quindi non coperto da contribuzione figurativa a carico dell’INPS. Nella valutazione del tetto della retribuzione mensile di novembre pari a 1.538,00 € vanno considerate anche le somme eventualmente escluse da imposizione contributiva in ragione del superamento del massimale annuo o che beneficiano della riduzione contributiva prevista dell’articolo 55 del decreto-legge n. 50/2017 prevista per i premi di risultato in caso di accordi che prevedano la decontribuzione (commissioni paritetiche).

La dichiarazione

L’indennità una tantum può essere riconosciuta solo ed esclusivamente previa acquisizione di una dichiarazione resa dal lavoratore con la quale lo stesso dichiari, ricorrendone le circostanze, “di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 19, commi 1 e 16” del D.L. 144/2022. Si tratta in sostanza delle prestazioni per le quali è l’INPS a erogare direttamente l’indennità una tantum di 150 euro (titolare di pensione e altri trattamenti quali l’appartenenza a un nucleo familiare titolare di reddito di cittadinanza). L’indennità spetta una sola volta anche in caso di più rapporti di lavoro per cui il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro dovrà presentare la dichiarazione al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento. L’Istituto, con messaggio n. 3806 del 20 ottobre 2022, ha fornito il format per la dichiarazione del dipendente. Non essendo indicato, sarà quanto mai opportuno aggiungere nella dichiarazione che l’indennità sarà concessa solo in presenza di una retribuzione imponibile nel mese di novembre non superiore a euro 1.538,00.

Alcuni dubbi

Il problema del tetto di imponibile previdenziale di 1.538,00 euro non è cosa da poco. La difficoltà maggiore è prevedere la reale spettanza del bonus in situazioni border line. La circolare INPS non chiarisce il caso di quei lavoratori che nel mese di novembre dovessero aver integrati nella retribuzione eventuali ratei di tredicesima o di altre mensilità aggiuntive, ma la risposta sembra essere affermativa dal momento in cui l’unico requisito economico è il non superamento della soglia. La formulazione della norma, si presta, comunque, ad operazioni di elusione quali lo spostamento a mesi successivi a quello di novembre di poste retributive che potrebbero incidere anche per poco sul superamento del tetto. Sono previsti da qui a fine mese ulteriori messaggi dell’Istituto per dirimere le situazioni ancora non completamente risolte.