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	<title>inps Archivi - Giorgiutti &amp; Di Barbara</title>
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	<description>Studio Consulenze del Lavoro</description>
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	<title>inps Archivi - Giorgiutti &amp; Di Barbara</title>
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		<title>Il lavoratore sportivo, LA NUOVA FIGURA</title>
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		<pubDate>Fri, 06 Oct 2023 14:34:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INPS]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Settore sportivo]]></category>
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		<category><![CDATA[lavoratore sportivo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>LA NUOVA FIGURA DEL LAVORATORE SPORTIVO La Riforma dello sport è diventata pienamente operativa Con l’atteso decreto “correttivo bis” (D. Lgs. 29.8.2023 n. 120), dal 1° luglio 2023 la Riforma dello sport è diventata pienamente operativa, ma nonostante modifiche importanti i mal di pancia delle società dilettantistiche non si fermano e per il tramite delle federazioni&#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giorgiutti.it/en/2023/10/il-lavoratore-sportivo-la-nuova-figura/">Il lavoratore sportivo, LA NUOVA FIGURA</a> proviene da <a href="https://www.giorgiutti.it/en/">Giorgiutti &amp; Di Barbara</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h2><b>LA NUOVA FIGURA DEL LAVORATORE SPORTIVO</b></h2>
<h2>La Riforma dello sport è diventata pienamente operativa</h2>
<p>Con l’atteso decreto “correttivo bis” (<b>D. Lgs. 29.8.2023 n. 120), </b>dal 1° luglio 2023 la Riforma dello sport è diventata pienamente operativa, ma nonostante modifiche importanti i mal di pancia delle società dilettantistiche non si fermano e per il tramite delle federazioni sportive tenteranno di far apportare ulteriori modifiche alla norma.<span class="Apple-converted-space">  </span>Le novità introdotte dal decreto hanno riguardato anche e soprattutto la figura del lavoratore sportivo. Le società saranno quindi chiamate ad adeguare i propri statuti che disciplinare i rapporti che intrattengono con le diverse figure di operatori che operano al loro interno. In particolare, le ASD e SSD che non lo hanno ancora fatto saranno tenute a prendere confidenza con il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche. Una riforma partita da lontano ma non ancora digerita, sulla quale non sono ancora intervenuti chiarimenti ministeriali.</p>
<p><b>Il lavoratore sportivo</b></p>
<p>Il D.Lgs. 36/2021 detta una disciplina organica in materia, dal punto di vista civilistico, fiscale e previdenziale, nello specifico: la definizione di “lavoratore sportivo” e la disciplina dei rapporti di lavoro; le tipologie di lavoro sportivo (subordinato, autonomo e Co.Co.Co.) nei settori professionistici e nell’area del dilettantismo; il volontariato nell’ambito delle prestazioni sportive; la definizione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale. Di base qualora sussista una prestazione lavorativa in ambito sportivo questa dovrà essere inquadrata, regolamentata e gestita sulla base delle norme disposte dal citato D.Lgs. n. 36/2021, ma senza vie di fuga, vanno prese in considerazione anche le disposizioni del nostro ordinamento giuridico che, in via sussidiaria, regolano gli ordinari rapporti di lavoro. In base all’articolo 25 del Decreto (così come modificato dall’art. 13 del decreto correttivo n. 163/2022) si intende lavoratore sportivo: l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere ed indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo, al di fuori delle prestazioni volontaristiche. Il primo decreto correttivo (n. 163/2022) ha poi ulteriormente ampliato tale definizione ed ha qualificato come lavoratore sportivo anche ogni tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli Enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con la sola esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. A meno di ulteriori future modifiche non rientrano tra le mansioni sportive quelle di carattere amministrativo-gestionale come anche le prestazioni svolte nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio occorre essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali (ad es. medici, fisioterapisti, commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.). Sono, allo stato, esclusi pertanto i soggetti che svolgono mansioni non qualificabili come sportive dalla legge o dai regolamenti sportivi (esempio, i giardinieri, gli addetti alle pulizie, i manutentori, ecc.) i cui rapporti andranno regolati dalle norme ordinarie sul lavoro. Il Dipartimento dello Sport in seno al Consiglio dei ministri, con decreto ad oggi ancora non pubblicato, approverà l’elenco delle mansioni ulteriori, individuate sulla base dei regolamenti delle varie federazioni, che potranno rientrare nell’ambito del lavoro sportivo. Il D.Lgs. correttivo-bis ha specificato che il lavoratore sportivo è tale se svolge l’attività a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo (ossia ente iscritto al Registro Nazionale delle Attività Dilettantistiche, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, associazioni benemerite, anche paralimpici, CONI, CIP, società sport e salute spa o di altro soggetto tesserato).</p>
<p><b>Tipologie contrattuali</b></p>
<p>Il rapporto di lavoro del lavoratore sportivo potrà avere natura subordinata, autonoma e parasubordinata (sotto la configurazione giuridica della collaborazione coordinata e continuativa – ex art. 409, c. 1 c.p.c. -) e ciò indipendentemente dal settore di appartenenza (professionistico o dilettantistico). In particolare, vige una presunzione legale relativa di rapporto di lavoro nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente (art. 28 del D.Lgs. 36/2021): la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive (il D.Lgs. correttivo 120/2023 ha previsto l’innalzamento di tale limite da 18 a 24 ore settimanali); le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici. È possibile stipulare contratti anche senza rispettare i due citati requisiti, ma in tal caso non opera la presunzione legale di lavoro Co.Co.Co. e in caso di contestazione sarebbe onere del Committente dimostrare che oggetto della prestazione è in effetti una collaborazione coordinata e continuativa e non un rapporto di lavoro subordinato. Con riferimento alla possibile natura autonoma del rapporto va ricordato che l’articolo 2 del d.lgs. 81/2015, tra le esclusioni dall’attrazione nel campo della subordinazione delle collaborazioni, anche a partita iva, fa preciso riferimento a quelle rese a fini istituzionali in favore<span class="Apple-converted-space">  </span>delle associazioni e<span class="Apple-converted-space">  </span>società<span class="Apple-converted-space">  </span>sportive<span class="Apple-converted-space">  </span>dilettantistiche<span class="Apple-converted-space">  </span>affiliate<span class="Apple-converted-space">  </span>alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate<span class="Apple-converted-space">  </span>e agli enti di promozione<span class="Apple-converted-space">  </span>sportiva<span class="Apple-converted-space">  </span>riconosciuti<span class="Apple-converted-space">  </span>dal<span class="Apple-converted-space">  </span>C.O.N.I..</p>
<p>Il nuovo Decreto correttivo-bis ha, inoltre, espressamente introdotto la possibilità di “<i>avvalersi, secondo il regime ordinario, di prestatori di lavoro occasionale</i>”. Questa generica indicazione non esclude la possibilità di ricorrere sia alle prestazioni di lavoro autonomo occasionale ex art 2.222 c.c. che al contratto di Prestazione occasionale ex art. 54 bis, D.L. n. 50/2017, cosiddetto PrestO che prevede l’iscrizione di committente e prestatore alla piattaforma telematica INPS<span class="Apple-converted-space">  </span>che gestisce i versamenti del datore di lavoro e i compensi al collaboratore. Per la prima fattispecie l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 393 del 1° marzo 2022 alla FAQ numero 9) si era già espresso per l’esclusione dall’obbligo di comunicazione preventiva per le prestazioni nei confronti di ASD o SSD, ammettendone già e implicitamente la possibilità di utilizzo.</p>
<p><b>La previdenza del co.co.co. dilettante</b></p>
<p>Ferma restando l’esenzione fiscale fino a 15.000 euro, per i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome, vi è obbligo di iscrizione alla Gestione Separata dell’Inps e relativo versamento quando la soglia del compenso annuo supera la franchigia di 5.000 euro/anno. Le aliquote da applicare sulla parte di compensi eccedente è pari al 25% (IVS) + 0,50% (malattia, maternità, ANF) + 0,22% (maternità ex D.M.12.7.2007) + 1,31% (DIS-COLL) per un’aliquota totale del 27,03%. Per i lavoratori sportivi co.co.co. già iscritti presso altre forme obbligatorie ovvero pensionati è pari al 24%. La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo e due terzi. Per i lavoratori autonomi con partita iva l’aliquota è del 25% (IVS) + 0,72% (aliquota aggiuntiva) + 0,51% (ISCRO) per un’aliquota totale del 26,23%. Il lavoratore autonomo può optare per l’addebito in fattura, a titolo di rivalsa del 4%.<span class="Apple-converted-space">  </span>Fino a tutto il 31 dicembre 2027 la contribuzione alla Gestione Separata Inps per i collaboratori è dovuta nei limiti del 50% dell’imponibile contributivo. Resta inteso che l’imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente. Tale agevolazione opera sull’imponibile contributivo restando ferma la misura dell’aliquota applicabile. Ancora da chiarire se l’iscrizione alla gestione separata va effettuata a prescindere o meno dal superamento della soglia di 5.000 euro di compenso annuo. La lettera della norma sempre propendere per il sì.</p>
<p><b>Inail e sicurezza</b></p>
<p>Con l’approvazione del Decreto correttivo-bis è stata prevista l’esclusione ai fini Inail di tutte le categorie diverse dal lavoratore subordinato. Al lavoratore sportivo operante secondo la tipologia contrattuale della co.co.co (anche in qualità di lavoratore autonomo) va applicata la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’art. 51, legge n. 289/2002, attivabile con l’atto formale del tesseramento sportivo.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p><b>Mansioni di carattere amministrativo-gestionale</b></p>
<p>L’attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche e degli altri organismi sportivi può essere oggetto di collaborazioni coordinate e continuative (art. 37 del DLgs. 36/2021) ma non rientra nella fattispecie del lavoratore sportivo. In base alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21/E del 22 aprile 2003 vi rientrano: “<i>i compiti tipici di segreteria di un’associazione o società sportiva dilettantistica, quali ad esempio la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa e la tenuta della contabilità da parte di soggetti non professionisti.”</i> Per le mansioni predette, l’instaurazione di un rapporto di collaborazione “può” avvenire “ricorrendone i presupposti”. Non opera, quindi, in questo caso la presunzione automatica di co.co.co. prevista per i lavoratori sportivi. Con il correttivo-bis, ferma restando l’iscrizione alla gestione separata INPS, viene estesa la possibilità di fruire delle soglie di esenzione fiscale (15.000 euro) e contributiva (5.000 euro) riconosciute per i lavoratori sportivi. Per tali figure resta l’obbligo assicurativo Inail (ex art. 5, c. 2 e 3, D.Lgs. n. 38/2000) e, pertanto, il committente sarà tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti obbligatori previsti per ogni datore di lavoro dal D.P.R. n. 1124/1965, tra cui quello di provvedere al versamento del premio assicurativo secondo la classe di rischio prevista per la mansione specifica.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
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		<title>L’assegno unico universale sballa le retribuzioni</title>
		<link>https://www.giorgiutti.it/en/2022/02/lassegno-unico-universale-sballa-le-retribuzioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[interlaced]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2022 14:06:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INPS]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[detrazioni]]></category>
		<category><![CDATA[figli]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’assegno unico universale Con decorrenza 1° marzo 2022 le principali detrazioni per figli a carico e l’assegno per il nucleo familiare (ANF) non transiteranno più nel cedolino paga. In base al d. lgs. n. 230/2021 tali prestazioni sono sostituite dal nuovo Assegno Unico Universale. Si tratta di un beneficio economico riconosciuto in favore dei nuclei familiari con figli a carico&#8230;</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2><strong>L’assegno unico universale</strong></h2>
<p>Con <strong>decorrenza 1° marzo 2022</strong> le principali detrazioni per figli a carico e l’assegno per il nucleo familiare (ANF) non transiteranno più nel cedolino paga. In base al d. lgs. n. 230/2021 tali prestazioni sono sostituite dal nuovo <strong>Assegno Unico Universale</strong>. Si tratta di un beneficio economico riconosciuto in favore dei nuclei familiari con figli a carico ed in funzione del livello di ISEE (indicatore situazione economica equivalente) e sarà erogato direttamente dall’INPS.</p>
<h3>Cambia la busta paga</h3>
<ul>
<li>Il nuovo beneficio sostituisce le seguenti prestazioni:</li>
<li>detrazioni per figli a carico fino a 21 anni di età;</li>
<li>detrazioni per figli con disabilità a prescindere dall’età;</li>
<li>assegno nucleo familiare in presenza di figli e nuclei orfanili;</li>
<li>il premio alla nascita o all’adozione di minore dell’importo di 800 euro ex art. 1 comma 353 legge n. 232/2016 (con decorrenza 1.1.2022);</li>
<li>assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori. Fino al 28.2.2022 continuerà ad essere riconosciuto l’assegno temporaneo per i figli minori con le relative maggiorazioni.</li>
</ul>
<h3>Conta l’ISEE</h3>
<p>L’Assegno Unico e Universale ha tra i suoi obiettivi principali quello di contrastare la denatalità e favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. L’<strong>importo dell’assegno</strong> varierà in base alla condizione economica del nucleo familiare, <strong>individuata attraverso l’ISEE</strong>, tenendo conto dell’età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare.</p>
<h3>I beneficiari</h3>
<p>Si definisce universale perché può essere richiesto da soggetti aventi i seguenti requisiti di cittadinanza/soggiorno/residenza, <strong>a prescindere dalla percezione o meno di qualsiasi tipologia reddituale</strong>:</p>
<ul>
<li>cittadino italiano o di uno Stato membro dell’UE, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;</li>
<li>sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia; sia residente e domiciliato in Italia; sia o sia stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.</li>
</ul>
<h3>Figli che danno diritto al beneficio</h3>
<p>L’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari, per ciascun figlio avente <strong>i seguenti requisiti:</strong></p>
<ul>
<li>nuovi nati dal 7° mese di gravidanza;</li>
<li>minorenne a carico;</li>
<li>dai 18 ai 21 anni di età che si trovi in una delle seguenti condizioni:<br />
➢ frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;<br />
➢ svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a 8.000euro annui;<br />
➢ sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;<br />
➢ svolga il servizio civile universale;</li>
<li>per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.</li>
</ul>
<h3>Quanto spetta</h3>
<p>La <strong>misura mensile</strong> base dell’assegno unico spetta come segue:</p>
<ul>
<li>figlio minorenne: 175 euro con ISEE fino a 15.000 euro, poi ridotto progressivamente fino a euro 50 euro in corrispondenza di ISEE da 40.000 euro in su;</li>
<li>figlio da 18 a 21 anni di età: 85 euro con ISEE fino a 15.000 euro, poi ridotto progressivamente fino a 25 euro in corrispondenza di ISEE da 40.000 euro in su.</li>
</ul>
<p>Al beneficio base mensile, distinto tra minorenni e maggiorenni fino a 21 anni, si aggiungono delle maggiorazioni mensili per i nuclei familiari con più di due figli o con figli disabili, nonché per le madri con meno di 21 anni.</p>
<h3>La domanda all’Inps e le modalità di erogazione</h3>
<p>La domanda <strong>deve essere presentata all’Inps attraverso il portale web</strong> (per i titolari di Spid), tramite il Contact Center Integrato (numero verde 803.164 o numero 06 164.164) o tramite gli Istituti di Patronato. Alla domanda deve essere<strong> allegato l’ISEE</strong>, che può essere presentato anche successivamente (se presentato entro il 30.6.2022 dà diritto a ricevere gli arretrati, mentre se presentato successivamente comporta il calcolo della prestazione sulla base del valore dell’indicatore al momento della presentazione dell’ISEE).<br />
In assenza di ISEE, deve essere presentata un’autodichiarazione ex art. 46 del DPR n. 445/2000 e la prestazione spettante verrà calcolata con l’importo minimo previsto.</p>
<h3>Raccomandazioni</h3>
<p>Le <strong>domande possono essere presentate fino al 30 giugno 2022</strong> con diritto agli arretrati decorrenti dal mese di marzo 2022. In caso di presentazione della domanda da luglio 2022, il beneficio sarà riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, con perdita degli arretrati.<br />
Saranno regolarmente calcolate e indicate nel cedolino paga le detrazioni per il coniuge, gli altri familiari a carico e per i figli di età superiore a 21 anni.</p>
<p>È necessario, quindi, che i lavoratori si attivino per tempo, perché l’impatto sul cedolino paga di marzo potrebbe essere consistente e non si è, allo stato, in grado di comprendere quali saranno i tempi di erogazione dell’Inps.</p>
<h3>Problemi collaterali</h3>
<p>Con la riforma istitutiva dell’Assegno Unico Universale, viene modificata anche la norma sul <strong>trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati</strong> (c.d. bonus 100 euro), che spetta integralmente (1.200 euro/anno) per i redditi fino a 15.000 euro annui. La norma ne prevede il riconoscimento anche per chi ha un reddito fino a 28.000 euro annui ma solo nel caso in cui alcune specifiche detrazioni (es. sui mutui, per spese sanitarie, lavoro domestico, edilizia o riqualificazione energetica, ecc.) risultino superiori all’imposta lorda. Si tratta di detrazioni che il datore di lavoro (in qualità di sostituto d’imposta) non gestisce ai fini dell’elaborazione della retribuzione. L’eventuale riconoscimento dello stesso in corso di rapporto potrebbe venire poi ricalcolato e recuperato integralmente in sede di dichiarazione dei redditi, ma è molto più probabile che i sostituti d’imposta (datori di lavoro) si asterranno dall’erogare il bonus. Allo stato l’impatto della riforma sui cedolini paga dei lavoratori dipendenti è ancora un’incognita da decifrare.</p>
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