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	<title>Green Pass Archivi - Giorgiutti &amp; Di Barbara</title>
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	<description>Studio Consulenze del Lavoro</description>
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	<title>Green Pass Archivi - Giorgiutti &amp; Di Barbara</title>
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		<title>Gli over 50 e lo smart working</title>
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		<pubDate>Wed, 09 Mar 2022 14:12:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Con l’avvento del conflitto in Ucraina, anche quella che per lavoratori e aziende era diventata una vera e propria battaglia di schieramenti pro o contro il green pass assume i contorni di una bega di quartiere e, con il rischio di una guerra totale e nucleare alle porte, anche i rischi conseguenti all’assunzione del vaccino&#8230;</p>
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<p></p>


<p>Con l’avvento del conflitto in Ucraina, anche quella che per lavoratori e aziende era diventata una vera e propria battaglia di schieramenti pro o contro il green pass assume i contorni di una bega di quartiere e, con il rischio di una guerra totale e nucleare alle porte, anche i rischi conseguenti all’assunzione del vaccino o al contagio da Covid-19 diventano notizie da fondo pagina, ma i problemi <strong>per le aziende nella gestione dei soggetti over 50 colpiti dall’obbligo vaccinale rimane di difficile gestione</strong>.</p>
<h2>L’obbligo di Green Pass per l’accesso ai luoghi di lavoro</h2>
<p><strong>A decorrere dal 15 ottobre 2021</strong>, è stato introdotto l’obbligo di possesso e di esibizione, al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, della <strong>Certificazione Verde</strong>, al fine dello svolgimento di attività di lavoro, formazione o volontariato. In conseguenza di tali disposizioni, il Green Pass può essere ottenuto per vaccinazione, guarigione dal Covid-19 da non più di 6 mesi o effettuazione di un test antigenico rapido (nelle ultime 48 ore) o molecolare (nelle ultime 72 ore) negativi. <strong>Per alcune categorie di lavoratori</strong> (quali gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socioassistenziali e sociosanitarie, nonché il personale della scuola, del comparto difesa e sicurezza) è stato stabilito, inoltre,<strong> l’obbligo di vaccinazione anti Covid-19</strong>. L’intento del Governo di debellare il virus soprattutto dalle fasce più a rischio (senza dover stabilire un obbligo vaccinale su tutta la popolazione) si perfeziona successivamente con l’entrata in vigore del decreto legge 7 gennaio 2022 n. 1 che inserisce all’interno del D.L. 44/2021, l’articolo 4-quater che prevede con decorrenza 8 gennaio 2022 e fino al 15 giugno 2022, l’<strong>obbligo di vaccinazione a tutti coloro che compiano il cinquantesimo anno di età</strong> in data successiva al 8 gennaio 2022 e fino al 15 giugno 2022. Il medesimo decreto prevede altresì che, a partire dal 15 febbraio 2022, al fine di coordinare l’obbligo vaccinale con la disciplina in materia di Green Pass per l’accesso ai luoghi di lavoro, i lavoratori ultracinquantenni debbano possedere e siano tenuti a esibire un <strong>Green Pass cosiddetto “rafforzato”</strong> di vaccinazione o di guarigione, escludendo l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare. Luoghi di lavoro, quindi, con situazioni differenziate a seconda dell’età anagrafica con la previsione del super green pass per gli over 50 e quello base (anche con tampone) per tutti gli altri.</p>
<h2>Over 50 e Smart working</h2>
<p>L’ampio utilizzo della modalità di lavoro agile nell’ambito dell’emergenza Covid-19, anche grazie alla vigente possibilità di attivarlo attraverso la procedura semplificata e senza necessità di accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore, pone la questione dell’applicazione della disciplina in materia di Green Pass, soprattutto con riferimento all’obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni che svolgono l’attività esclusivamente in “Home working”. Chi si occupa di gestire il personale delle aziende si è trovato quindi di fronte al dilemma su come affrontare i numerosi casi di <strong>lavoratori che non intendono vaccinarsi</strong> nonostante l’obbligo e una delle poche soluzioni adottabili (forse l’unica per il personale impiegatizio) è stata ritenuta dalle aziende quella del <strong>ricorso al lavoro agile</strong>. Ci sono, infatti, lavoratori che gestiscono uno o più servizi aziendali in funzioni chiave, che risultano a volte insostituibili e per i quali le ragioni etiche (se così si possono etichettare) possono venire ritenute di secondo piano rispetto alla funzionalità dei servizi e funzionamento dell’azienda.<br />Negli ultimi tempi sull’argomento si sono, infatti, espressi giuslavoristi ed esperti, la cui opinione prevalente è per la contrarietà all’utilizzo dello Smart working quale strumento idoneo ad <strong>aggirare una norma</strong>, che, in realtà nulla dice espressamente sull’argomento.<br />Il riferimento è ancora ad una FAQ ministeriale della prima ora relativa all’introduzione dell’obbligo del 15 ottobre 2021, nella quale si intimava di non utilizzare lo smart working come strumento per eludere gli obblighi in materia di possesso del Green Pass. Più recentemente sull’argomento si è espresso favorevolmente all’obbligo anche il sottosegretario alla salute Andrea Costa.</p>
<h2>Il filo logico</h2>
<p>Posto che il mancato rispetto dell’obbligo vaccinale è sanzionato dall’Agenzia delle Entrate, in via autonoma, per quanto riguarda la prestazione lavorativa, l’<strong>obbligo di verifica da parte del datore di lavoro</strong> è disposto in virtù dell’accesso al luogo di lavoro al fine, chiaramente, di “evitare il contagio”. Sul piano normativo, l’articolo 18 del d.lgs. 81/2017 che definisce il lavoro agile come “La prestazione lavorativa [che] viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa,”. Definizione ribadita anche dall’Accordo interconfederale del 7 dicembre 2021. La normativa “emergenziale” in conseguenza della pandemia permette, invece, lo svolgimento dell’attività al di fuori dei locali aziendali proprio al fine di limitare al massimo il contagio. <strong>Fino alla durata dello stato di emergenza (31 marzo 2022)</strong>, quindi, è legittimo lo svolgimento del lavoro agile presso la propria abitazione ovvero “all’esterno senza una postazione fissa” per la totalità dell’orario di lavoro. Nel ricordare che il green pass dovrebbe avere una funzione di politica sanitaria e quindi di limitazione del contagio all’interno dei locali aziendali, il dovere di possedere ed esibire il super green pass è funzionale all’accesso nei luoghi di lavoro e, allo stesso tempo, il datore di lavoro controlla il rispetto di tali doveri nei confronti dei dipendenti che prestano la propria attività entro i luoghi di lavoro. Il decreto-legge n. 44, sull’obbligo vaccinale e di super green pass per gli over 50, contiene una serie di rimandi al decreto-legge n. 52 sull’obbligo di green pass per tutti gli altri lavoratori, e quest’ultimo decreto dispone, a sua volta, una dettagliata disciplina dei controlli, che debbono avvenire al momento dell’entrata nella sede di lavoro, oppure a campione nei locali aziendali, mediante l’apposita app “VerificaC19”. Si tratta di <strong>controlli non espletabili se non nella sede lavorativa</strong>, sì che non potrebbe affermarsi che la verifica del green pass vada effettuata anche per il lavoratore a distanza, reputando “sede” di lavoro il luogo ove egli presti la propria attività. È vero che è consentita al datore di lavoro la conservazione del green pass del dipendente, e questa modalità potrebbe essere applicata anche al lavoro svolto fuori sede, ma si tratta di una modalità adottabile qualora sia il lavoratore a consentirla.</p>
<h2>Ragioni sanitarie o politiche</h2>
<p>Nel testo del decreto-legge n. 127/21 si afferma testualmente che i soggetti sprovvisti del certificato verde sono considerati assenti ingiustificati al fine di “tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro” e che la verifica del possesso va effettuata “al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro”. Appare evidente, quindi, che sia dal punto di vista normativo che sanitario vi sono importanti limiti a sostegno della tesi pro-obbligo. In primis poiché <strong>il datore</strong>, tanto pubblico quanto privato,<strong> non può svolgere nei confronti del soggetto alcun controllo presso l’abitazione</strong>, in secondo luogo tale accanimento non avrebbe ragione d’essere come misura di salute e sicurezza. Va ricordato, ad ogni modo, che<strong> lo Smart Working emergenziale termina con il 31 marzo</strong> e che dal 1° aprile 2022 le modalità andranno definite in base al testo di legge e all’Accordo interconfederale del 7 dicembre 2021, con una regolamentazione che prevede il rientro settimanale sul luogo di lavoro.</p><p>L'articolo <a href="https://www.giorgiutti.it/de/2022/03/gli-over-50-e-lo-smart-working/">Gli over 50 e lo smart working</a> proviene da <a href="https://www.giorgiutti.it/de/">Giorgiutti &amp; Di Barbara</a>.</p>
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		<title>COVID-19: nuove quarantene e nuove restrizioni</title>
		<link>https://www.giorgiutti.it/de/2022/01/covid-19-nuove-quarantene-e-nuove-restrizioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[interlaced]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2022 14:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Green Pass]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il decreto 30 dicembre 2021, n. 229 e il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 introducono novità in materia di contenimento della diffusione del Covid-19. Tra le varie disposizioni contenute nei due decreti, viene introdotta la necessità del possesso del super green pass per l’accesso ad ulteriori servizi e attività (ad esempio nei trasporti, ma anche nel settore del lavoro&#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giorgiutti.it/de/2022/01/covid-19-nuove-quarantene-e-nuove-restrizioni/">COVID-19: nuove quarantene e nuove restrizioni</a> proviene da <a href="https://www.giorgiutti.it/de/">Giorgiutti &amp; Di Barbara</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Il <strong>decreto 30 dicembre 2021, n. 229 e il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1</strong> introducono <strong>novità in materia di contenimento della diffusione del Covid-19</strong>. Tra le varie disposizioni contenute nei due decreti, viene introdotta la necessità del possesso del super green pass per l’accesso ad ulteriori servizi e attività (ad esempio nei trasporti, ma anche nel settore del lavoro pubblico e privato).</p>
<h2 align="justify"><b>Cinquantenni nel mirino</b></h2>
<p align="justify">Già previsto per i lavoratori di alcuni settori, <strong>l’obbligo vaccinale scatta a partire dall’8 gennaio 2022</strong>, data di pubblicazione del decreto n. 1 del 7 gennaio 2022, nei confronti di tutti cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri con permesso di soggiorno che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età (ad esclusione dei soli soggetti esentati con certificazione medica).</p>
<p align="justify">Il comma 5 dell’articolo 1 del decreto è tassativo e dispone che agli over 50 è da subito (8 gennaio) “<i>vietato l’accesso … ai luoghi di lavoro in violazione del predetto comma 1.”</i> Sebbene l’obbligo decorra, quindi, dall’entrata in vigore del decreto), <strong>i datori di lavoro sono obbligati alla verifica del cosiddetto “Green pass rafforzato” solo a partire dal 15 febbraio 2022</strong>.</p>
<p align="justify">I lavoratori over 50 hanno, quindi, <strong>tempo fino al 31</strong> gennaio per fare la prima dose di vaccino in modo da poter accedere regolarmente al proprio posto di lavoro il 15 febbraio e passare indenni alla Verifica della app che il datore di lavoro dovrà essere regolata (solo per loro) sulla funzione “rafforzato”.</p>
<h2 align="justify"><b>Le Sanzioni</b></h2>
<p align="justify">In caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale, gli appartenenti a questa categoria di lavoratori che alla data del 1° febbraio non si saranno attivati per adempiere all’obbligo sconteranno una <strong>sanzione amministrativa pari a 100,00 euro</strong> che verrà comminata in via autonoma tramite l’Agenzia delle Entrate. I lavoratori over 50 che il 15 febbraio non saranno in grado di esibire un Super Green Pass valido al proprio datore di lavoro saranno considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari, con diritto alla conservazione del posto ma con assenza di retribuzione diretta, indiretta e conseguente assenza di accredito contributivo per tutto il periodo di scopertura, fino alla presentazione della certificazione verde rafforzata (obbligo fino al 15 giugno 2022). Per questi lavoratori l’<strong>accesso ai luoghi di lavoro senza certificato</strong> che attesti vaccino o guarigione è “vietato” e chi non rispetta il divieto potrà subire una <strong>sanzione amministrativa tra 600</strong><strong>,00 e 1.500,00</strong><strong> euro</strong> (raddoppiata in caso di reiterata violazione) nel caso in cui ciò venga accertato da un ufficiale di polizia giudiziaria o nel caso in cui il datore di lavoro lo segnali alla Prefettura. La <strong>sanzione, invece, per il datore di lavoro che ometta il controllo va da 400,00 a 1.000,00 euro.</strong></p>
<h2><b>Nuove restrizioni</b></h2>
<p align="justify"><strong>Dal 10 gennaio 2022</strong> stretta anti Covid-19 per bar, ristoranti, alberghi, palestre, piscine, mezzi di trasporto. Per accedervi, sia al chiuso che all’aperto, servirà il green pass “rafforzato”. Stop, dunque, a chi ha solo la certificazione legata al tampone. Sono esclusi soltanto i servizi essenziali (come alimentari e farmacie). Se l’accesso a determinate attività è consentito solamente ai soggetti in possesso di certificazione verde rafforzata, il green pass ordinario (con tampone) servirà, fino al 31 marzo, per l’accesso ai seguenti servizi e attività:</p>
<ul>
<li>
<p align="justify">dal 20 gennaio 2022: servizi alla persona (coiffeur, estetica)</p>
</li>
<li>
<p align="justify">dal 1° febbraio 2022 (o altra data prevista da specifico DPCM in fase di pubblicazione): pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, escluse quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona.</p>
</li>
</ul>
<p align="justify">Spetta ai titolari, gestori o responsabili dei servizi e delle attività effettuare le dovute verifiche nel rispetto delle nuove prescrizioni. La sanzione per loro è sempre quella sul mancato controllo.</p>
<h2><b>Quarantena e isolamento</b></h2>
<p align="justify">La <strong>differenza tra la quarantena e l’isolamento</strong> è che la prima è<b> </b>una misura destinata ai contatti stretti di un positivo e ha lo scopo di monitorare eventuali sintomi e identificare subito nuovi casi, mentre il secondo è una misura destinata alle persone affette da Covid, che vengono separate da quelle sane per impedire la diffusione dell’infezione “durante il periodo di trasmissibilità”.</p>
<p align="justify">In base al nuovo <strong>decreto n. 229/21 l’eventuale contatto stretto (alto rischio) con un soggetto positivo al Covid-19</strong> deve essere trattato come segue:</p>
<ul>
<li>
<p align="justify">ciclo vaccinale completato da più di 4 mesi e asintomatico: 5 giorni di isolamento, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo</p>
</li>
<li>
<p align="justify">ciclo vaccinale completato da meno di 4 mesi e asintomatico: niente quarantena ma solo auto-sorveglianza con uso di mascherina FFP2 per 10 giorni, con tampone dopo 5 giorni solo in caso di sintomi.</p>
</li>
<li>
<p align="justify">Non vaccinato o che non abbia completato il ciclo vaccinale primario (es. che abbia ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbia completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: 10 giorni di isolamento dall’ultimo contatto con la persona. Va effettuato un tampone finale che deve avere esito negativo.</p>
</li>
</ul>
<h2 align="justify"><b>I tempi dell’isolamento in caso di positività</b></h2>
<p align="justify">La materia è <strong>in continua evoluzione</strong> ed è pertanto il caso di riepilogare anche i termini dell’isolamento per i malati di Covid-19:</p>
<ul>
<li>
<p align="justify">se asintomatici: isolamento di 10 giorni a partire dal tampone positivo, con tampone finale negativo (i tamponi sono solo quelli tracciabili, anche rapidi, in farmacia o presso strutture sanitarie abilitate alla trasmissione telematica alla Regione).</p>
</li>
<li>
<p align="justify">se sintomatici: isolamento di 10 giorni dalla comparsa dei primi sintomi, e tampone 3 giorni dopo la scomparsa dei sintomi.</p>
</li>
<li>
<p align="justify">se è stata già somministrata la terza dose booster o è stato completato il ciclo vaccinale con 2 dosi da meno di 4 mesi, la quarantena è ridotta da 10 a 7 giorni, purché si sia sempre stati asintomatici, o si risulti asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di questo periodo, si sia fatto un test molecolare o antigenico con risultato negativo.</p>
</li>
</ul>
<p align="justify">Naturalmente se si è malati Covid verrà comunque riconosciuta la malattia INPS come malattia, ma solo in questo caso.</p>
<h2 align="justify"><b>Da pandemia a endemia?</b></h2>
<p align="justify">La sensazione di questi ultimi giorni è che tre i provvedimenti molto stringenti del nostro massimo organo esecutivo, quelli di altri importanti paesi europei ed i pareri degli epidemiologi/virologi più esposti mediaticamente vi sia notevole distanza. La variante Omicron ha portato al collasso del nostro sistema di tracciamento dei contatti e il sistema si regge oramai su auto-tamponi, auto-quarantene ed auto-isolamenti, con i medici di base che, peraltro, si trovano in difficoltà nel dover giustificare con certificato medico assenze dal lavoro di lavoratori asintomatici o paucisintomatici ma comunque positivi. Si sta convergendo sull’opinione che ci si trovi in una <strong>fase di passaggio tra la pandemia e l’endemia</strong>. Secondo l’OMS “<i>Una malattia si considera endemica quando l’agente responsabile è stabilmente presente e circola nella popolazione, manifestandosi con un numero di casi più o meno elevato ma uniformemente distribuito nel tempo”</i>. I cittadini sono invasi da notizie contradditorie rispetto alla realtà di tutti i giorni. C’è da augurarsi una comune consapevolezza della fase in cui ci troviamo per poter capire finalmente se l’orizzonte che ci attende è quello di una convivenza pacifica con il virus (e le sue varianti) o una nuova escalation di restrizioni.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giorgiutti.it/de/2022/01/covid-19-nuove-quarantene-e-nuove-restrizioni/">COVID-19: nuove quarantene e nuove restrizioni</a> proviene da <a href="https://www.giorgiutti.it/de/">Giorgiutti &amp; Di Barbara</a>.</p>
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