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	<title>Settore sportivo Archivi - Giorgiutti &amp; Di Barbara</title>
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	<description>Studio Consulenze del Lavoro</description>
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	<title>Settore sportivo Archivi - Giorgiutti &amp; Di Barbara</title>
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		<title>NOVITÀ PER I VOLONTARI SPORTIVI</title>
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		<dc:creator><![CDATA[interlaced]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2024 07:12:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Settore sportivo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 126 del 31 il decreto legge n. 71 recante “Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2024 e in materia di università e ricerca.” Un decreto che apporta delle novità in materia di lavoro&#8230;</p>
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<p>È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 126 del 31 il decreto legge n. 71 recante “Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2024 e in materia di università e ricerca.” Un decreto che apporta delle novità in materia di lavoro sportivo e annovera tra le varie disposizioni anche l’articolo 3 “Misure urgenti in materia di lavoro sportivo” che modifica il discusso d.lgs. 36/2021 nella parte riguardante il volontariato nell’ambito del lavoro sportivo in ambito dilettantistico. </p>



<p><strong>Le novità</strong></p>



<p>Il decreto non modifica la definizione della categoria dei volontari di cui al comma 1 dell’articolo 29 del Dlgs 36/2021, così come la prescrizione che non possono essere retribuiti in alcun modo. Il decreto riscrive in modo sostanziale il secondo comma con riferimento alla disciplina dei rimborsi spese. Dal 1° giugno, infatti, ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400,00 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal Coni, dal Cip e dalla società Sport e salute S.p.a. purché deliberino sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Il rimborso forfettario può essere erogato anche per spese sostenute nel comune di residenza del volontario. La disposizione non fa più riferimento ai rimborsi per spese documentate ma, fatti salvi i chiarimenti che dovranno seguire, è presumibile comunque la possibilità di erogazione dei rimborsi per le spese documentate di vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute dal volontario sportivo fuori dal proprio comune di residenza, aggiuntive rispetto al rimborso forfettario. Dal 1° giugno, quindi, cambiano radicalmente le modalità di rimborso e non sarà più necessario, per i volontari, autocertificare le spese sostenute fino a150 euro mensili in sostituzione della presentazione della documentazione da allegare alla nota spesa in quanto la norma che lo prevedeva è stata espunta dal d.lgs 36/2021.</p>



<p><strong>Le criticità</strong></p>



<p>Diversi i dubbi da risolvere, tra i quali il riferimento al fatto che le spese devono essere sostenute in occasione di manifestazioni e/o eventi riconosciuti. Non è sempre facile comprendere quale sia lo spirito e le motivazioni che abbiano condotto il legislatore ad introdurre una norma, ma è da ritenersi che il riferimento all’imputazione del rimborso a manifestazioni sportive non voglia di per sé circoscriverlo ad eventi ufficiali escludendo gli allenamenti. Altresì con la previsione che i rimborsi possano riguardare anche spese sostenute nel comune di residenza del percipiente la somma forfettaria sembra avvicinarsi ad una sorta di vera e propria franchigia in esenzione da imposizione fiscale e contributiva onnicomprensiva e risarcitoria dell’attività di volontariato, senza obbligo di allegazione di documentazione. La precedente versione del 2° comma dell’articolo 29 del d.lgs. 36/2021 nel prevedere il rimborso esclusivamente <em>“in occasione di prestazioni effettuate fuori del territorio comunale di residenza del percipiente”</em> ne aveva di fatto decretato l’impossibilità di utilizzo all’interno di grandi aree metropolitane. Nella nostra regione è sufficiente riferirsi alle associazioni sportive dilettantistiche dell’ampio territorio comunale di Trieste. Una criticità che, di fatto, la nuova norma sembra avere risolto. Nondimeno l’elevazione della franchigia a 400 euro mensili (4.800 per la durata dell’intera stagione sportiva) risponde alle esigenze del mondo del dilettantismo minore rispetto a quello degli sport agonistici border line tra dilettantismo e semi professionismo. Il mondo delle discipline sportive dilettantistiche “di paese” quali la squadra locale di calcio non è minimamente paragonabile, infatti, a società di serie D, seppur accomunate dal fatto di essere associazioni sportive dilettantistiche, ma ciò vale anche con riferimento ad altri tipi di gestioni di strutture sportive, quali palestre o piscine, tutte assoggettate alla medesima normativa di riferimento..</p>



<p><strong>I rimborsi vanno comunicati</strong></p>



<p>Il decreto-legge prevede un nuovo adempimento in capo agli Enti sportivi da effettuarsi sul RASD (Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche) ovvero la comunicazione, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive, dei nominativi dei volontari e dell’importo loro corrisposto. Dalla lettera della norma l’obbligo si riferisce alla prestazione e non alla percezione del rimborso. Il momento di svolgimento della prestazione ed il momento della corresponsione del rimborso possono essere, quindi, molto distanziati tra loro e dovrà essere chiarito se l’obbligo dovrà seguire il principio di competenza o di cassa.</p>



<p>La disposizione è enigmatica nel punto in cui si prevede che l’erogazione del rimborso sia subordinato alla deliberazione sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La tecnica legislativa è carente perché non è facilmente comprensibile il soggetto che deve effettuare la delibera. Appare, infatti, come un adempimento in capo alle federazioni sportive, ma, sarebbe più aderente allo spirito che sia l’organo deliberante dell’Associazione a stabilirlo (Consiglio direttivo). Probabilmente l’intenzione era quella di mutuare la frase adottata nella precedente versione dell’articolo 29 del decreto: <em>“…e l&#8217;organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso”, </em>ma così come formulata nella nuova versione dovrà essere oggetto di chiarimento, ovvero restyling in fase di conversione in legge del decreto.</p>



<p><strong>Incompatibilità</strong></p>



<p>La norma dispone che i rimborsi forfettari non concorrono a formare il reddito del percipiente, ma concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità di 5.000,00 euro annui ai fini previdenziali e di 15.000,00 euro annui ai fini fiscali. Appare evidente che un soggetto lavoratore sportivo in una ASD e solo volontario sportivo in altra ASD, se incassa da quest’ultima dei rimborsi forfettari come volontario, dovrà autocertificare alla prima ASD gli importi dei rimborsi incassati dalla seconda ASD affinché possano essere calcolate correttamente imposte e contributi nell&#8217;ambito del rapporto di lavoro sportivo intrattenuto con la prima ASD. Nonostante l’avvenuta abrogazione dell’autocertificazione, sarà giocoforza necessario, pertanto, predisporre idonea documentazione e relative informative.</p>



<p><strong>Dipendenti pubblici</strong> </p>



<p>L’articolo 3 del decreto apporta modifiche all’articolo 53 del Dlgs 165/2001, con la conseguenza che in caso di prestazioni di lavoro sportivo da parte di dipendenti pubblici, che comportano un corrispettivo inferiore ai 5.000,00 euro annui, sarà sufficiente, al pari dei volontari, una comunicazione preventiva all’amministrazione di appartenenza e non, come nella versione precedente, una vera e propria autorizzazione.</p>
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		<title>Il lavoratore sportivo, LA NUOVA FIGURA</title>
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		<dc:creator><![CDATA[interlaced]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2023 14:34:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INPS]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Settore sportivo]]></category>
		<category><![CDATA[inps]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratore sportivo]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>LA NUOVA FIGURA DEL LAVORATORE SPORTIVO La Riforma dello sport è diventata pienamente operativa Con l’atteso decreto “correttivo bis” (D. Lgs. 29.8.2023 n. 120), dal 1° luglio 2023 la Riforma dello sport è diventata pienamente operativa, ma nonostante modifiche importanti i mal di pancia delle società dilettantistiche non si fermano e per il tramite delle federazioni&#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h2><b>LA NUOVA FIGURA DEL LAVORATORE SPORTIVO</b></h2>
<h2>La Riforma dello sport è diventata pienamente operativa</h2>
<p>Con l’atteso decreto “correttivo bis” (<b>D. Lgs. 29.8.2023 n. 120), </b>dal 1° luglio 2023 la Riforma dello sport è diventata pienamente operativa, ma nonostante modifiche importanti i mal di pancia delle società dilettantistiche non si fermano e per il tramite delle federazioni sportive tenteranno di far apportare ulteriori modifiche alla norma.<span class="Apple-converted-space">  </span>Le novità introdotte dal decreto hanno riguardato anche e soprattutto la figura del lavoratore sportivo. Le società saranno quindi chiamate ad adeguare i propri statuti che disciplinare i rapporti che intrattengono con le diverse figure di operatori che operano al loro interno. In particolare, le ASD e SSD che non lo hanno ancora fatto saranno tenute a prendere confidenza con il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche. Una riforma partita da lontano ma non ancora digerita, sulla quale non sono ancora intervenuti chiarimenti ministeriali.</p>
<p><b>Il lavoratore sportivo</b></p>
<p>Il D.Lgs. 36/2021 detta una disciplina organica in materia, dal punto di vista civilistico, fiscale e previdenziale, nello specifico: la definizione di “lavoratore sportivo” e la disciplina dei rapporti di lavoro; le tipologie di lavoro sportivo (subordinato, autonomo e Co.Co.Co.) nei settori professionistici e nell’area del dilettantismo; il volontariato nell’ambito delle prestazioni sportive; la definizione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale. Di base qualora sussista una prestazione lavorativa in ambito sportivo questa dovrà essere inquadrata, regolamentata e gestita sulla base delle norme disposte dal citato D.Lgs. n. 36/2021, ma senza vie di fuga, vanno prese in considerazione anche le disposizioni del nostro ordinamento giuridico che, in via sussidiaria, regolano gli ordinari rapporti di lavoro. In base all’articolo 25 del Decreto (così come modificato dall’art. 13 del decreto correttivo n. 163/2022) si intende lavoratore sportivo: l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere ed indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo, al di fuori delle prestazioni volontaristiche. Il primo decreto correttivo (n. 163/2022) ha poi ulteriormente ampliato tale definizione ed ha qualificato come lavoratore sportivo anche ogni tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli Enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con la sola esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. A meno di ulteriori future modifiche non rientrano tra le mansioni sportive quelle di carattere amministrativo-gestionale come anche le prestazioni svolte nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio occorre essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali (ad es. medici, fisioterapisti, commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.). Sono, allo stato, esclusi pertanto i soggetti che svolgono mansioni non qualificabili come sportive dalla legge o dai regolamenti sportivi (esempio, i giardinieri, gli addetti alle pulizie, i manutentori, ecc.) i cui rapporti andranno regolati dalle norme ordinarie sul lavoro. Il Dipartimento dello Sport in seno al Consiglio dei ministri, con decreto ad oggi ancora non pubblicato, approverà l’elenco delle mansioni ulteriori, individuate sulla base dei regolamenti delle varie federazioni, che potranno rientrare nell’ambito del lavoro sportivo. Il D.Lgs. correttivo-bis ha specificato che il lavoratore sportivo è tale se svolge l’attività a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo (ossia ente iscritto al Registro Nazionale delle Attività Dilettantistiche, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, associazioni benemerite, anche paralimpici, CONI, CIP, società sport e salute spa o di altro soggetto tesserato).</p>
<p><b>Tipologie contrattuali</b></p>
<p>Il rapporto di lavoro del lavoratore sportivo potrà avere natura subordinata, autonoma e parasubordinata (sotto la configurazione giuridica della collaborazione coordinata e continuativa – ex art. 409, c. 1 c.p.c. -) e ciò indipendentemente dal settore di appartenenza (professionistico o dilettantistico). In particolare, vige una presunzione legale relativa di rapporto di lavoro nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente (art. 28 del D.Lgs. 36/2021): la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive (il D.Lgs. correttivo 120/2023 ha previsto l’innalzamento di tale limite da 18 a 24 ore settimanali); le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici. È possibile stipulare contratti anche senza rispettare i due citati requisiti, ma in tal caso non opera la presunzione legale di lavoro Co.Co.Co. e in caso di contestazione sarebbe onere del Committente dimostrare che oggetto della prestazione è in effetti una collaborazione coordinata e continuativa e non un rapporto di lavoro subordinato. Con riferimento alla possibile natura autonoma del rapporto va ricordato che l’articolo 2 del d.lgs. 81/2015, tra le esclusioni dall’attrazione nel campo della subordinazione delle collaborazioni, anche a partita iva, fa preciso riferimento a quelle rese a fini istituzionali in favore<span class="Apple-converted-space">  </span>delle associazioni e<span class="Apple-converted-space">  </span>società<span class="Apple-converted-space">  </span>sportive<span class="Apple-converted-space">  </span>dilettantistiche<span class="Apple-converted-space">  </span>affiliate<span class="Apple-converted-space">  </span>alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate<span class="Apple-converted-space">  </span>e agli enti di promozione<span class="Apple-converted-space">  </span>sportiva<span class="Apple-converted-space">  </span>riconosciuti<span class="Apple-converted-space">  </span>dal<span class="Apple-converted-space">  </span>C.O.N.I..</p>
<p>Il nuovo Decreto correttivo-bis ha, inoltre, espressamente introdotto la possibilità di “<i>avvalersi, secondo il regime ordinario, di prestatori di lavoro occasionale</i>”. Questa generica indicazione non esclude la possibilità di ricorrere sia alle prestazioni di lavoro autonomo occasionale ex art 2.222 c.c. che al contratto di Prestazione occasionale ex art. 54 bis, D.L. n. 50/2017, cosiddetto PrestO che prevede l’iscrizione di committente e prestatore alla piattaforma telematica INPS<span class="Apple-converted-space">  </span>che gestisce i versamenti del datore di lavoro e i compensi al collaboratore. Per la prima fattispecie l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 393 del 1° marzo 2022 alla FAQ numero 9) si era già espresso per l’esclusione dall’obbligo di comunicazione preventiva per le prestazioni nei confronti di ASD o SSD, ammettendone già e implicitamente la possibilità di utilizzo.</p>
<p><b>La previdenza del co.co.co. dilettante</b></p>
<p>Ferma restando l’esenzione fiscale fino a 15.000 euro, per i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome, vi è obbligo di iscrizione alla Gestione Separata dell’Inps e relativo versamento quando la soglia del compenso annuo supera la franchigia di 5.000 euro/anno. Le aliquote da applicare sulla parte di compensi eccedente è pari al 25% (IVS) + 0,50% (malattia, maternità, ANF) + 0,22% (maternità ex D.M.12.7.2007) + 1,31% (DIS-COLL) per un’aliquota totale del 27,03%. Per i lavoratori sportivi co.co.co. già iscritti presso altre forme obbligatorie ovvero pensionati è pari al 24%. La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo e due terzi. Per i lavoratori autonomi con partita iva l’aliquota è del 25% (IVS) + 0,72% (aliquota aggiuntiva) + 0,51% (ISCRO) per un’aliquota totale del 26,23%. Il lavoratore autonomo può optare per l’addebito in fattura, a titolo di rivalsa del 4%.<span class="Apple-converted-space">  </span>Fino a tutto il 31 dicembre 2027 la contribuzione alla Gestione Separata Inps per i collaboratori è dovuta nei limiti del 50% dell’imponibile contributivo. Resta inteso che l’imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente. Tale agevolazione opera sull’imponibile contributivo restando ferma la misura dell’aliquota applicabile. Ancora da chiarire se l’iscrizione alla gestione separata va effettuata a prescindere o meno dal superamento della soglia di 5.000 euro di compenso annuo. La lettera della norma sempre propendere per il sì.</p>
<p><b>Inail e sicurezza</b></p>
<p>Con l’approvazione del Decreto correttivo-bis è stata prevista l’esclusione ai fini Inail di tutte le categorie diverse dal lavoratore subordinato. Al lavoratore sportivo operante secondo la tipologia contrattuale della co.co.co (anche in qualità di lavoratore autonomo) va applicata la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’art. 51, legge n. 289/2002, attivabile con l’atto formale del tesseramento sportivo.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p><b>Mansioni di carattere amministrativo-gestionale</b></p>
<p>L’attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche e degli altri organismi sportivi può essere oggetto di collaborazioni coordinate e continuative (art. 37 del DLgs. 36/2021) ma non rientra nella fattispecie del lavoratore sportivo. In base alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21/E del 22 aprile 2003 vi rientrano: “<i>i compiti tipici di segreteria di un’associazione o società sportiva dilettantistica, quali ad esempio la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa e la tenuta della contabilità da parte di soggetti non professionisti.”</i> Per le mansioni predette, l’instaurazione di un rapporto di collaborazione “può” avvenire “ricorrendone i presupposti”. Non opera, quindi, in questo caso la presunzione automatica di co.co.co. prevista per i lavoratori sportivi. Con il correttivo-bis, ferma restando l’iscrizione alla gestione separata INPS, viene estesa la possibilità di fruire delle soglie di esenzione fiscale (15.000 euro) e contributiva (5.000 euro) riconosciute per i lavoratori sportivi. Per tali figure resta l’obbligo assicurativo Inail (ex art. 5, c. 2 e 3, D.Lgs. n. 38/2000) e, pertanto, il committente sarà tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti obbligatori previsti per ogni datore di lavoro dal D.P.R. n. 1124/1965, tra cui quello di provvedere al versamento del premio assicurativo secondo la classe di rischio prevista per la mansione specifica.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
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